L’USR Abruzzo non convalida sospensione cautelare dal servizio disposta dal Dirigente Scolastico


ANNULLATA SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO

 

Con nota del 14 novembre 2014 l’USR Abruzzo, comunicava al Dirigente Scolastico dell’Istituto …., di non poter procedere alla convalida del provvedimento di sospensione cautelare disposto dal medesimo nei confronti di un docente.

L’occasione è opportuna per una breve disamina della normativa in subiecta materia.

Senza dubbio – dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2009 (c..d. “legge Brunetta”)- la normativa in materia d sanzioni disciplinari nel comparto scuola risulta alquanto incerta e confusa.

Con circolare n. 88, Prot. n. 3308 dell’8 novembre 2010, il MIUR, ha ritenuto di dover fornire delle indicazioni per chiarire come declinare le innovazioni introdotte con il D.Lgs. citato e la previgente normativa, sia con riguardo alla tipologia delle sanzioni, sia con riguardo all’individuazione degli organi competenti.

Si ricorda in proposito che sono state recentemente rese note alcune pronunce che hanno escluso la competenza del Dirigente Scolastico per quelle sanzioni che il D. Lgs. n. 297/1994 riservava ad altri Uffici (ad esempio la sospensione dal servizio), in virtù del richiamo a tale D. Lgs. riportato dal CCNL di comparto.

Del resto, lo stesso Miur -con la Circolare n. 88 dell’8 novembre 2010- riconosce l’esistenza di un vero e proprio vuoto legislativo, che ha cercato di colmare con indicazioni di carattere generale “in attesa che disposizioni più specifiche sulla materia siano introdotte in occasione del prossimo contratto collettivi di lavoro relativo al personale docente” (cfr. C.M. cit.).

Per quanto riguarda in particolare il problema della sospensione cautelare, secondo le indicazioni contenute in circolare, “si deve ritenere non consentito (…) il ricorso alla sospensione o alle altre misure cautelari prima e a prescindere dall’attivazione di un procedimento disciplinare o dalla pendenza di un procedimento penale a carico del docente” (così testualmente, la circolare citata, sub F, “la sospensione cautelare, personale docente ed educativo”, pag. 21).

Da quanto sopra, appare evidente che in mancanza di formale attivazione di procedimento disciplinare, risulta inibito al Dirigente Scolastico disporre la sospensione cautelare dal servizio nei confronti dei docenti.

Da ciò le ragioni della mancata convalida del provvedimento di sospensione e la riammissione in servizio con retribuzione del docente, anche per le giornate in cui il servizio non era stato prestato in forza del provvedimento annullato.

Avv. Francesco Orecchioni