Mobilità 2021/22: revocato vincolo quinquennale a docente titolare di precedenza di legge per assistenza al genitore e riconosciuto diritto alla mobilità con priorità nelle tre fasi

Tribunale di Patti – Ordinanza del 27.05.21

Con provvedimento inaudita altera parte, il Giudice del lavoro del Tribunale di Patti, Dott. Fabio Licata, ha disapplicato il vincolo quinquennale imposto dal Ministero dell’Istruzione ad un docente della provincia di Messina, assunto nell’a. s. 2019/20 da graduatorie di merito del concorso DDG 85/18, ed ha accertato il diritto alla partecipazione del ricorrente alle operazioni di mobilità tra province diverse per l’a. s. 2021/22 nei posti normali della classe di concorso AC56 – clarinetto nella scuola secondaria di I grado, con precedenza di legge per l’assistenza al genitore con handicap grave, ordinandone il riconoscimento nella I, II e III fase delle operazioni di trasferimento, senza alcuna limitazione.

L’Avv. Massimiliano Fabio del Foro di Patti, con ricorso presentato in via d’urgenza, ha contestato l’illegittima esclusione del suo assistito dalle procedure di mobilità ancora in corso di definizione, disposta dall’Ufficio XI dell’A.T. di Trapani il 10 maggio scorso, in quanto avvenuta in evidente violazione del D. Lgs. n.59/2017, modificato dalla Legge n. 145/2018, e dall’art.1, commi 4 e 5, dell’O.M. 106/2021, che derogano all’applicazione del vincolo quinquennale per i docenti assunti da concorso 2018 titolari di precedenza di legge ex art. 33 co.5 e 7 della L.104/92.

Secondo il Tribunale di Patti, la disapplicazione del vincolo di permanenza del docente nella sede di immissione in ruolo è un “meccanismo di garanzia” che discende dall’applicazione dell’art. 33 della L. 104/92 “e non del sistema delle precedenze previsto dalle norme contrattuali che disciplinano la mobilità, recepite nella citata ordinanza ministeriale”.

Per tale ragione la domanda del docente dovrà essere processata con precedenza di legge per l’assistenza al genitore con handicap grave, senza l’applicazione delle tre fasi sequenziali previste dalla contrattazione, ritenute illegittime dal Giudice del lavoro in quanto il soddisfacimento residuale, al termine della I e II fase delle operazioni “di fatto limita e restringe l’ambito di tutela del soggetto disabile, con la conseguenza che, ai fini della mobilità interprovinciale, risulta arbitrariamente ristretto il novero dei soggetti che hanno diritto ai benefici ivi previsti”.

La celerità della decisione, avvenuta il giorno seguente alla presentazione del ricorso patrocinato dall’Avv. Massimiliano Fabio, consentirà al docente di essere nuovamente incluso nelle operazioni di trasferimento dell’a. s. 2021/22, i cui esiti verranno pubblicati dal Ministero il prossimo 7 giugno,

Il giudizio n. 1768/2021 R.G. proseguirà con l’udienza di rito per la conferma del provvedimento e per i successivi adempimenti.

Avv. Massimiliano Fabio