Nota prot. n. 6049 del 30 aprile 2009

 

Nota Prot. n. 6049 – Uff. III

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale scolastico

 

Ai Direttori Generali Regionali
Loro Sedi

 

Roma, 30 aprile 2009

 

Oggetto: Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94. – O.M. 23.02.2009, n. 21 –

 

Dagli Uffici Periferici sono pervenuti numerosi quesiti circa la valutazione da attribuire ai titoli di studio previsti per l’accesso alle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.

La questione è sorta perché, il nuovo CCNL – scuola , per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 27.11.2007 , ha modificato i titoli di studio per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, e, di conseguenza, non può più applicarsi il criterio della valutazione del migliore titolo di studio tra quelli previsti per l’accesso in virtù dell’unicità del titolo di studio oggi richiesto dalla Tabella B allegata al CCNL 2006/09, sostituita dall’art. 4 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008.
A riguardo si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti con specifico riguardo ai sottoindicati punti.

1 – Domanda di aggiornamento ( Allegato B2 )
I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:
a. chiedere l’aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
b. chiedere l’aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
c. chiedere l’aggiornamento, per il solo profilo di assistente tecnico, in aggiunta o in alternativa alla richiesta di cui alle precedenti lettere a) e b) sulla base di nuovi titoli di accesso ai laboratori, ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale;
d. non produrre alcuna domanda.
Ai fini di cui alla lettera a), nel caso di conseguimento di un nuovo titolo di studio, oggi richiesto per l’accesso , e per il quale, eventualmente, si richieda l’aggiornamento del punteggio nessuna valutazione spetta per tale titolo attesa l’impossibilità di procedere alla rideterminazione del punteggio già assegnato in precedente tornata concorsuale. E’ il caso di coloro che, nella fase dell’inserimento nella graduatoria di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94, abbiano ottenuto la valutazione di un titolo di studio (diploma di qualifica) , ieri previsto per l’accesso, e che abbiano poi conseguito un titolo di studio superiore che oggi è richiesto per l’accesso (diploma di maturità) e di cui oggi chiede la valutazione in quanto migliorativo rispetto al titolo di studio inferiore (diploma di qualifica) già utilizzato per l’accesso.
Tale criterio non si applica alla valutazione dei titoli di cultura espressamente previsti al punto 2 delle tabelle A/1, A/2, A/3 e A/5 , allegate alla O.M. 23.02.2009, n. 21 – fatto salvo quanto previsto al punto 2 della tabella A/2, ma con particolare riferimento al profilo professionale di ” Infermiere”

Ai fini di cui alla lettera b), il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l’apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

Tali situazioni soggette a scadenza sono:
” titoli di riserva;
” le lettere M, N, O, R ed S dei titoli di preferenza;
” art. 21 della legge 104/92;
” art. 33, comma 6 della legge 104/92;
” art. 33, commi 5 e 7 della legge 104/92 .
Ai fini di cui alla lettera c), gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l’accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione . Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l’accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purchè compresi tra quelli indicati all’art. 2, comma 3 , lett. B della citata OM 21/09, ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. I diplomi di “maturità classica”, di “maturità magistrale” e di “ragioniere e perito commerciale” , in quanto titoli di studio non contemplati nella tabella di corrispondenza titoli-laboratori, non consentono l’accesso ad alcun laboratorio e, conseguentemente, neppure al profilo di assistente tecnico.
Ai fini di cui alla lettera d), i candidati mantengono con il medesimo punteggio l’iscrizione nella graduatoria permanente.

2 – Domanda di inserimento (Allegato B 1 )
Il principio dell’unicità del titolo di studio oggi richiesto per l’accesso ai profili professionale di cui all’OM 21/09 fa si che, rispetto alla precedente OM 91/04, l’attuale OM 21/09 non consente l’applicazione del criterio della valutazione del migliore titolo di studio tra quelli previsti per l’accesso.
Pertanto il titolo di studio oggetto di valutazione è solo quello oggi previsto per l’accesso ed esplicitamente indicato, per ciascun profilo professionale, all’art. 2 , comma 3, lett. A,B,C,D,E e F dell’ O.M. 23.02.2009, n. 21.
Per il profilo professionale , invece, di collaboratore scolastico, ( lett. G ) si applica il criterio della valutazione del migliore titolo di studio , ma unicamente tra quelli oggi previsti per l’accesso.
Solo in assenza del titolo di studio, oggi richiesto per l’accesso, viene valutato il titolo di studio in base al quale il candidato ha conseguito, a pieno titolo e per il medesimo profilo professionale, l’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico e negli elenchi provinciali (DM 75/01) oppure nelle graduatorie di 3 fascia di cui al D.M. 26.06.2008, n. 59.
In estrema sintesi e per il caso più comune, si riferisce che al candidato che chieda l’inserimento nella graduatoria permanente di collaboratore scolastico viene valutato il titolo di studio oggi previsto per l’accesso, se dichiarato, e non il diploma di licenza della scuola media se altrettanto dichiarato, anche se quest’ultimo titolo abbia consentito l’accesso alle citate graduatorie o elenchi e sia anche migliorativo rispetto alla valutazione del titolo di studio oggi richiesto.
Tali modifiche concernano solo la valutazione del titolo di studio di accesso, nulla innovando nel prosieguo dei titoli culturali, nonchè di servizio.
Nel rammentare che sia l’inserimento che l’aggiornamento delle citate graduatorie si basa sul principio dell’autodichiarazione, si fa presente che nei soli casi in cui l’aspirante abbia fornito notizie imprecise o contraddittorie, oppure dati di dubbia interpretazione, il responsabile del procedimento, dopo aver contattato l’interessato, svolgerà la necessaria attività di rettifica o di integrazione, al fine di rendere inequivocabile i contenuti dell’autodichiarazione.
Ciò premesso si ritiene, altresì, utile fornire alcuni chiarimenti con specifico riguardo ai sottoindicati punti.

F – Attestati di addestramento professionale
Con particolare riferimento agli attestati concernenti la conoscenza di competenze informatiche di base o avanzate, ai fini della valutazione nella procedura concorsuale per il profilo di assistente amministrativo (punto 4 della tabella A/1) . si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla “ECDL”certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist , IC3 e MCAS . Nell’ambito dei citati titoli valutabili vanno ricompresse, altresì, le certificazioni informatiche concernenti le sigle Eipass e ICL .

 

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta