Pubblica Amministrazione, insegnanti e Lavoro Agile – Circolare n. 1 del 4 marzo 2020 e Circolari del Ministero dell’Istruzione n.n. 278 e 279 dell’8 marzo 2020

Il Ministro per la pubblica amministrazione ha adottato la circolare n.1 del 4 marzo 2020 con oggetto “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”.

In queste ore, dunque, l’emergenza “corona virus” sta modificando (speriamo migliorando) l’efficenza della Pubblica Amministrazione. Dotarsi di tutta l’organizzazione necessaria per realizzare e offrire la possibilità del lavoro agile non sarà più una rarità, ma entra d’imperio nel mondo della pubblica amministrazione. Sulla carta, non è più una sperimentazione oppure “possibilità” per la P.A. dotarsi di questi meccanismi, ma da oggi è un dovere bello e buono. Si apprende anche che fino a Luglio non è necessaria l’intesa, quindi non sarà necessario adottare gli accordi sindacali di cui alla Legge n. 81 del 2017.

La stessa Circolare rammenta come sin dalla disposizione contenuta nell’art. 14 della L. 7 agosto 2015 n. 124 è stato disposto di adottare misure organizzative volte ad agevolare il telelavoro. Oggi, ed ecco l’importante novità, per effetto delle modifiche apportate al richiamato art. 14 dal decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, il regime di sperimentazione ha ceduto il passo ad un vero e proprio obbligo per le Amministrazioni di dotarsi di queste modalità e lo smart working diventa perciò una delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

Nella circolare si fa anche riferimento alla direttiva n. 3 del 2017 che contiene le Linee Guida e alla più recente direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020.

Quanto più strettamente attinente alla Scuola, il Ministero è intervenuto con la Nota n. 278 e da ultimo con la Nota n. 279 dell’8 marzo 2020. Il lavoro agile a scuola viene ancora però definito una “possibilità” e le direttive appaiono frastagliate e non univoche, continua insomma l’equivoco/alibi della “autonomia scolastica” per non apportare vere riforme al mondo della scuola.

In particolare, quanto agli ATA si legge: “si ritiene opportuno sottolineare che è attribuita a ciascun Dirigente scolastico la valutazione della possibilità di concedere il lavoro agile al personale ATA che dovesse farne richiesta, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica. Il lavoro agile potrà essere concesso dal Dirigente scolastico, eventualmente anche ricorrendo a turnazioni del personale, a partire dalla data odierna e fino al 15 marzo, in presenza dei seguenti prerequisiti: – il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di modalità di lavoro agile deve risultare gestibile a distanza; – il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito e deve poter garantire la reperibilità telefonica nell’orario di servizio; – le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili.”. E’ ovvio che ogni determinazione dei Dirigenti Scolastici deve passare il vaglio di criteri motivati e non arbitrari, già indicati, peraltro, nelle Note in commento (malattia, lontananza dal servizio, figli minori etc). Anche quanto al lavoro nelle Segreterie i termini degli adempimenti amministrativi sono stati prorogati di 30 giorni e si adottano le stesse misure per quei profili Ata la cui prestazione non è esercitabile a distanza, tutto rimane dunque molto fluido, soltanto una “possibilità”.

Per quanto concerne il personale docente “la presenza nelle istituzioni scolastiche è strettamente correlata alle eventuali esigenze connesse alla attività didattica a distanza. Si assiste in questi giorni a modalità molto frastagliate di “didattica a distanza” e il Ministero ha voluto richiamare l’attenzione del personale docente a non sminuire la didattica a distanza in una mera assegnazione di compiti: Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza.

Ma i primi problemi “generali” nascono, l’autonomia non è la cura di tutti i mali, e lo stesso Dipartimento guidato da Max Bruschi che ha firmato queste note ammette: “Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.

In questo drammatico periodo di emergenza e grande preoccupazione, possiamo iniziare ad assaporare gli aspetti positivi e ciò che di buono forse rimarrà in alcuni Istituti, per una scuola che sia ancora più informatizzata e più disponibile alle novità, ricordiamo sempre, per finire, che le modalità sono nuove, ma i diritti dei lavoratori rimangono gli stessi.

Avv. Elena Spina