Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO SUL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l’articolo 87 della Costituzione;

VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e in particolare l’articolo 2, comma 4–undevicies;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007, e in particolare l’articolo 1, commi da 610 a 615;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l’articolo 1, commi 4, lettera b), e 5;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l’articolo 19, comma 1, che prevede il ripristino dell’Istituto nazionale di documentazione pedagogica, innovazione e ricerca educativa (Indire), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l’articolo 51;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e in particolare l’articolo 397;

VISTO il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante riordino del Centro europeo dell’educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica “Leonardo da Vinci”, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché  riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1, della legge 27 settembre 2007, n. 165, e in particolare l’articolo 17;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 9 che disciplina le modalità di organizzazione e di svolgimento della funzione ispettiva;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, reso nell’adunanza del;

VISTO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, reso nella seduta del…;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del…;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del…;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1.

(Definizioni)

 

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) Snv: Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all’articolo 2, comma 4–undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

b) Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

c) Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

d) Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;

e) Indire: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

f) contingente ispettivo: contingente di dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva, appartenenti alla dotazione organica dirigenziale del Ministero, che svolgono l’attività di valutazione nei nuclei di cui all’articolo 6 del presente decreto;

g) conferenza: conferenza per il coordinamento funzionale dell’Snv, di cui all’articolo 2, comma 5, del presente decreto.

ART. 2.

(Obiettivi e organizzazione dell’Snv)

1. Ai fini del miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti, l’Snv persegue gli obiettivi di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286. Esso si compone dell’Invalsi, che ne assume il coordinamento funzionale, dell’Indire e del contingente ispettivo.

2. L’Snv supporta i direttori generali degli uffici scolastici regionali nella valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Con la direttiva di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il Ministro, con periodicità almeno triennale, individua le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione, delle quali l’Invalsi tiene conto ai fini del coordinamento funzionale. La definizione delle modalità tecnico-scientifiche della valutazione rimane in capo all’Invalsi.

4. Con riferimento al sistema di istruzione e formazione professionale cui previsto dal Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le priorità strategiche di cui al comma 3 sono definite dal Ministro con linee guida adottate d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. E’ istituita presso l’Invalsi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, la conferenza per il coordinamento funzionale dell’Snv, composta dal presidente dell’Istituto, che la presiede, dal presidente dell’Indire e dal dirigente tecnico di cui all’articolo 5, comma 3. Ai componenti della conferenza non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza; ai rimborsi spese l’Istituto provvede, per l’anno 2012, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento dell’Istituto medesimo e a decorrere dal 2013 nell’ambito delle risorse allo stesso assegnate a valere sul fondo di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La Conferenza adotta, su proposta dell’Invalsi, i protocolli di valutazione nonché il programma delle visite di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), e formula proposte al Ministro ai fini dell’adozione degli atti di cui ai commi 3 e 4.

6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le istituzioni scolastiche sono soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti, predisposte e organizzate dall’Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di I grado, seconda e ultima della scuola secondaria superiore e comunque entro il limite, per l’anno 2012, delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento dell’Istituto medesimo e a decorrere dal 2013  dell’assegnazione finanziaria disposta a valere sul fondo di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

ART. 3.

(Invalsi)

1. Ferme restando le attribuzioni previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, nonché le competenze già previste da altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’Invalsi, nell’ambito dell’Snv, in particolare:

a)      assicura il coordinamento funzionale dell’Snv;

b)      propone i protocolli di valutazione e il programma delle visite alle istituzioni scolastiche e formative da parte dei nuclei di valutazione esterna, di cui all’articolo 6;

c)      definisce gli indicatori di efficienza e di efficacia in base ai quali l’Snv individua le istituzioni scolastiche e formative che necessitano di supporto e da sottoporre prioritariamente a valutazione esterna;

d)      mette a disposizione delle singole istituzioni scolastiche e formative strumenti per la realizzazione delle azioni di cui all’articolo 6, comma 1;

e)      definisce gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici;

f)       cura la selezione, la formazione e l’inserimento in un apposito elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna di cui all’articolo 6, comma 3, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tal fine, con propria deliberazione stabilisce, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, le modalità di costituzione, accesso e gestione di detto elenco. Cura altresì la formazione degli ispettori che partecipano ai citati nuclei;

g)      redige un periodico rapporto sul sistema scolastico e formativo tale da consentire anche una comparazione su base internazionale;

h)      partecipa alle indagini internazionali e alle altre iniziative in materia di valutazione, in rappresentanza dell’Italia.

ART. 4.

(Indire)

1. L’Indire concorre a realizzare gli obiettivi dell’Snv attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell’offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse. A tal fine, cura il sostegno ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull’utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica nonché interventi di consulenza e di formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, anche sulla base di richieste specifiche delle istituzioni scolastiche e formative.

2. In attuazione dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le ulteriori competenze dell’Indire sono così ridefinite:

a)      sviluppo di ambienti e servizi di e-learning volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione della didattica e dello sviluppo dell’autonomia scolastica;

b)      sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica del sistema scolastico e formativo in coerenza con i risultati della ricerca internazionale, anche attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca e altri organismi tecnici e scientifici, sia pubblici che privati;

c)      monitoraggio e collaborazione alla realizzazione di misure di accompagnamento alle innovazioni relative agli ordinamenti scolastici, all’istruzione per gli adulti e all’istruzione tecnica superiore;

d)      collaborazione con le regioni e gli enti locali per le materie di competenza;

e)      cooperazione con il Ministero per la gestione di programmi e progetti promossi dall’Unione europea.

ART. 5.

(Contingente ispettivo)

1. Il contingente ispettivo concorre a realizzare gli obiettivi dell’Snv partecipando ai nuclei di valutazione di cui all’articolo 6, comma 3. Il numero di dirigenti che ne fanno parte è individuato, tenuto conto delle altre funzioni assolte da tale categoria di personale, con decreto del Ministro nell’ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva ed è ripartito tra amministrazione centrale e periferica. I relativi incarichi di funzione dirigenziale non generale sono conferiti dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del Ministero e dai direttori generali degli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I direttori generali di cui al comma 1 rendono conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Ministero, il numero e la tipologia dei posti disponibili, acquisiscono le candidature dei dirigenti interessati e le valutano secondo criteri che valorizzino anche la pregressa esperienza nelle attività oggetto degli incarichi. Per la durata dei medesimi incarichi tali dirigenti sono utilizzati in via esclusiva nelle attività di valutazione.

3. Il dirigente che partecipa alla conferenza di cui all’articolo 2, comma 5, in rappresentanza del contingente ispettivo è designato dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del Ministero. Il relativo incarico è rinnovabile una sola volta.

ART. 6.

(Procedimento di valutazione)

1. Ai fini dell’articolo 2 il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative si articola nelle seguenti fasi ed è assicurato nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base al piano di riparto del fondo di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 a decorrere dal 2013 e dalle risorse previste a legislazione vigente per il funzionamento dell’Invalsi, per l’anno 2012:

a)      autovalutazione delle istituzioni scolastiche:

1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall’Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola;

2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto dall’Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento;

b)      valutazione esterna:

1) individuazione da parte dell’Invalsi delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti dall’Invalsi medesimo;

2) visite dei nuclei di cui al comma 3, secondo il programma e i protocolli di valutazione adottati dalla Conferenza ai sensi dell’articolo 2, comma 5;

3) ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche dei piani di miglioramento in base agli esiti dell’analisi effettuata dai nuclei;

c)      azioni di miglioramento:

1) definizione e attuazione da parte delle istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi anche con il supporto dell’Indire o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. Tale collaborazione avviene nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

d)      rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche:

1) pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza.

2. I nuclei di valutazione esterna sono costituiti da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f). Al dirigente tecnico non spettano compensi, gettoni o indennità comunque denominate per lo svolgimento delle attività di valutazione. L’Invalsi definisce annualmente i compensi per gli esperti impiegati nelle medesime attività, entro il limite, per l’anno 2012, delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento dell’Invalsi e a decorrere dal 2013 entro il limite delle risorse annualmente assegnate in sede di riparto del fondo di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

3. Le azioni di cui al comma 1 sono dirette anche a evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale, secondo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle singole istituzioni scolastiche e formative, sono comunicati al direttore generale del competente Ufficio scolastico regionale, che ne tiene conto ai fini della individuazione degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo incarico e della valutazione di cui al comma 3.

ART. 7.

(Norme finali e transitorie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a)      sono abrogati gli articoli 2, commi 2, 3, 4, 5 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;

b)      cessano di avere efficacia il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415, relativo all’organizzazione dell’Indire, e il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, relativo all’organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa (Irre);

c)      cessa altresì di avere efficacia ogni altra disposizione comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.