Rettifica del punteggio riconoscimento dei fini economici e non giuridici per il precedente servizio prestato in istituto paritario, per omesso versamento dei contributi previdenziali dello stesso istituto

Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro, con Ordinanza Accoglimento totale n. 89/2019 dell’1.10.2019

Ancora un’altra vittoria a conferma delle motivazioni avanzate dall’avv. Giuseppe Versace sulla oramai nota problematica, relativa alla rettifica del punteggio, dovuto al servizio precedentemente prestato in qualità di collaboratore scolastico, presso gli istituti paritari, ma non valutato ai fini del punteggio, in quanto gli Istituti paritari hanno omesso il versamento dei contributi previdenziali. 

In data 1.10.2019, un collaboratore scolastico, assistito dall’Avv. Giuseppe Versace del foro di Bologna, potrà finalmente vedersi riconosciuto e valutato il periodo svolto presso l’Istituto Paritario, per i periodi A.S. 2003/2014 e 2004/2005. Lo ha stabilito il Tribunale di Treviso – Sez. Lavoro, che in tempi brevi, con Ordinanza, emessa dal Giudice Dr. P. G. Tozzi, ha accolto il ricorso cautelare, proposto dal C.S., che è stato assunto il 26.09.2018 quale collaboratore scolastico presso l‟I. C. S. n. 4 “Stefanini” di Treviso, in data 2.10.2018 il Dirigente Scolastico dell’Istituto ha decretato la cessazione del rapporto di lavoro e che il giorno successivo veniva sottoscritto un diverso contratto di lavoro con l’I. C. S. n. 1 “Martini”, sempre in qualità di collaboratore scolastico, in data 16.04.2019 il Dirigente Scolastico dell’Istituto con decreto di rettifica del punteggio, in quanto, all’esito dei controlli effettuati, “l’INPS ha comunicato che dai controlli effettuati nei loro archivi telematici non risultano contributi in Estratto per il Collaboratore Scolastico effettuati dall’ITC “Cavour” di Corigliano Calabro Scalo (CS) per il periodo considerato”, e conseguentemente il contratto di lavoro veniva risolto anticipatamente, con riconoscimento del servizio prestato ai soli fini economici e non giuridici.

Ciò perché l’Istituto in questione aveva omesso il versamento dei contributi previdenziali come previsto per legge.

Il Giudice Dr. Tozzi, ha ritenuto sufficienti e provate tutte le richieste avanzate, stabilendo:

“accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio corrispondente al servizio prestato presso lIstituto paritario Cavour di Corigliano Calabro in qualità di collaboratore scolastico degli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005, ai fini della posizione nelle graduatorie di Istituto III fascia, personale ATA, per il triennio 2017/2020”. Accogliendo il ricorso.

Avv. Giuseppe Versace