Ricorsi Pettine ANIEF: MIUR condannato a 66.000 Euro per lite temeraria

(Dal comunicato stampa Anief del 06/12/2012)

 

Presso il Tribunale di Gela (CL) l’ANIEF e per i suoi legali ottengono dai giudici l’immediata immissione in ruolo retrodatata di due iscritti e la condanna del MIUR per inadempimento degli ordini giudiziali. La decisione presa dal MIUR di “accantonare” le immissioni in ruolo che sarebbero spettate ai ricorrenti ANIEF legittimamente inseriti “a pettine” nelle graduatorie d’interesse è stata, infatti, definita dal Giudice una pratica che ha generato un’attesa “temeraria” in quanto non era ravvisabile “alcuna necessità di aspettare la conclusione del presente giudizio, stante le chiare indicazioni della giurisprudenza amministrativa e costituzionale”.

Il MIUR è stato, pertanto, condannato ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento in favore dei ricorrenti ANIEF non solo delle intere spese processuali quantificate in un totale di € 3.000, ma di ulteriori 6.000 Euro in quanto “il comportamento ostruzionistico del Ministero resistente, nonostante le numerose decisioni giurisprudenziali – soprattutto alla luce delle pronunce di incostituzionalità del Giudice delle Leggi – è da ritenere grave e non giustificato”.

Identica sentenza presso il Tribunale di Termini Imerese (PA) con l’immissione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2009 di 12 iscritti e la definitiva condanna nei confronti del MIUR per lite temeraria che costa al Ministero dell’Istruzione 60.000 Euro a titolo di risarcimento danni in favore dei ricorrenti e 18.000 Euro di spese legali.

Altre sentenze dal Giudice del Lavoro di Ferrara, con l’immissione in ruolo di due iscritte con conseguente condanna alle spese per il MIUR per un totale di € 5.280. Nelle due sentenze, di identico tenore, il Giudice ha evidenziato “la matrice privatistica della condotta datoriale adottata dal MIUR nella vicenda” e ha concluso per l’irrilevanza delle argomentazioni del MIUR ribadendo che il diritto all’immissione in ruolo è da considerarsi “un diritto soggettivo pieno della ricorrente a fronte del quale le osservazioni del MIUR appaiono peraltro del tutto generiche ed ipotetiche”.