Rimessa alla Corte Costituzionale la legge sul blocco degli scatti di anzianità.

 

Con un’ordinanza di 48 pagine anche i giudici del Tar Calabria rimettono alla Consulta la legge 122/2010 che blocca gli stipendi, per la violazione di 15 articoli della Costituzione.

Con l’ordinanza n. 89/2012, i giudici amministrativi del Tar Calabria. dopo quelli di Salerno (n. 1162/2011), Palermo (n. 2375/2011), Venezia (n. 1685/2011) e Trento (n. 307/2011) rimettono all’esame della Consulta l’articolo 9, c. 2, il comma 21 primo periodo, il comma 22, primo secondo e terzo periodo, l’articolo 12, comma 7 della legge 30 luglio 2010, n. 122 per violazione dei seguenti articoli della costituzione: 2, 3, 36, 41, 42, 53, 97 relativamente al buon andamento, alla parità di trattamento, alla giusta retribuzione; 24, 100, 101, 103, 104, 108, 111, 113 per quanto riguarda l’autonomia della magistratura.

La legge era stata impugnata dagli stessi magistrati per le illegittime decurtazioni del trattamento retributivo in riferimento alle differenti anzianità di servizio, al fine di percepire nuovamente lo stipendio integrale. Contestati il blocco della carriera e del meccanismo di adeguamento retributivo nonché di acconti e conguagli come per gli altri dipendenti pubblici relativamente al 2011, la riduzione di una percentuale determinata dei trattamenti retributivi superiori ai 90.000 euro per gli anni 2010-2013, la riduzione dell’indennità giudiziaria del 15%, la mancata applicazione degli scatti di adeguamento economico.

I motivi delle doglianze del personale della scuola, a parte la violazione dell’art. 39 sul blocco del contratto, sono analoghi a quelli dei magistrati nella parte in cui denunciano il blocco della progressione di carriera: la discriminazione in pejus dei pubblici dipendenti rispetto agli altri cittadini e lavoratori; la disposizione di un prelievo dalla chiara connotazione tributaria che colpisce una sola fascia di cittadini con blocchi stipendiali dall’esito espropriativo perché ledono diritti legati ad aspettative quesite in assenza di compensazioni indennitarie; lo svuotamento della capacità auto-organizzativa della P.A., che non può più esprimersi in riferimento allo stato economico del personale, con pregiudizio del buon andamento, del raggiungimento degli obiettivi di efficienza, economicità ed efficacia in conformità alle esigenze di interesse pubblico di volta in volta emergenti; la violazione del principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, che vedeva legate le classi stipendiali alla progressione di carriera, con l’adozione di tagli lineari che attaccano duramente la logica meritocratica.

 

(dal comunicato Anief del 22.03.12)