Scuola: in che modo l’articolo 88 bis del D.L. n. 18/2020 convertito in legge, ha agevolato il recupero dei crediti per le attività ludico – culturali da parte degli Istituti

Introduzione

Il presente commento intende approfondire la possibilità concessa agli Istituti scolastici di recuperare, in particolari circostanze stabilite dal D.L. n.18/2020, gli acconti ovvero le somme versati per viaggi di istruzione e pacchetti turistici educativi sospesi a causa della pandemia.

La crisi epidemiologica in corso che ha colpito il nostro Paese, ha investito pesantemente il sistema scolastico, non soltanto modificando i normali canali di apprendimento (ad esempio, attraverso la didattica a distanza), ma anche impedendo a molti Istituti scolastici e ai propri studenti di prendere parte a quelle attività ludico-culturali che erano state programmate dal collegio dei docenti nel PTOF.

In particolare, si fa riferimento a quanto disposto dall’articolo 2, comma 6, del D.L. n. 22/2020, in cui è stabilito che “Per tutto l’anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Ora, è necessario comprendere cosa preveda la disciplina oggi vigente sulle modalità di recupero dei crediti eventualmente già versati da parte degli Istituti scolastici a favore delle agenzie organizzatrici degli eventi poi sospesi.

L’articolo 88 bis del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, non lascia spazio a dubbi. Infatti, la disposizione garantisce all’Istituto scolastico il diritto di ottenere da parte dell’ente organizzatore, l’emissione di un voucher di pari importo, in alternativa al rimborso integrale. La scelta della tipologia di ristoro spetta esclusivamente all’ente organizzatore.

La normativa cambia radicalmente qualora i viaggi e le attività scolastiche fossero state programmate da parte delle scuole dell’infanzia ovvero a favore degli studenti di quinta elementare, terza media o di quinta superiore.

Sul punto, l’articolo 88 bis, comma 6, del D.L. n. 18/2020 stabilisce che “E’ sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.”

La ratio della disposizione è chiara e non lascia spazio a interpretazioni diverse da quella letterale.

Gli studenti delle classi terminali delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado non avrebbero alcun interesse all’emissione di un voucher, in quanto per l’a.s. 2020/2021 non farebbero più parte dell’Istituto che aveva programmato quell’attività.

Per quanto riguarda invece, gli alunni delle scuole dell’infanzia, è probabile che la tenera età dei bambini abbia spinto il Governo a ritenere più prudente che gli Istituti scolastici ricevessero i rimborsi integrali e poi fosse il Collegio dei docenti a decidere le nuove attività per l’a.s. 2020/2021.

Con riferimento alle casistiche sopra esposte, gli Istituti scolastici possono procedere al recupero della somma versata pretendendo l’integrale rimborso da parte dell’agenzia organizzatrice e qualora dovessero insorgere delle resistenze mosse dall’ente organizzatore, l’Istituto scolastico può rivolgersi all’Organismo di Mediazione Forense, al fine di addivenire a una soluzione concertata della crisi.

Dott.ssa Giulia Pezzutto