Scuola: redarguire il collega che fuma in classe, si traduce in una violazione dei doveri d’ufficio?

 

Di Luigi Giuseppe Papaleo
Avvocato e Giornalista Pubblicista

 

Sul luogo di lavoro contestare il divieto di fumo al collega, è una condotta passibile di sanzione disciplinare.

E’ quanto accaduto ad un docente che, per aver ripreso un collega fumatore intimandogli di non fumare negli ambienti della scuola, si è visto applicare la sanzione della sospensione dall’insegnamento per 1 giorno.

Il TAR Lazio, investito della questione, con sentenza nr. 8552 pubblicata lo scorso 2/10/2013 ha annullato, però, il provvedimento sanzionatorio ritenendolo illegittimo e “sproporzionato” rispetto alla disposizione ex-art.494 del D.Lgs.297/1994 che contempla le fattispecie costitutive degli obblighi alla cui violazione è riconducibile la sanzione della sospensione dall’insegnamento.

La fattispecie riportata alla lett.a) della predetta disposizione normativa, contempla l’ipotesi della violazione dei cc.dd. “obblighi di ufficio”: categoria “astratta” questa, che alla luce della c.d.”privatizzazione del pubblico impiego” (D.Lgs. 3/02/1993 n.29) va ricercata nella normativa contrattuale regolatrice il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ovvero nel caso di specie, trattandosi dell’Accademia Nazionale di Danza: nel “Contratto Collettivo Nazionale per il Personale delle Accademie e dei Conservatori” del 4 agosto 1995 che all’art.9 sancisce gli “obblighi di lavoro”.

I giudici amministrativi nella sentenza in commento, hanno pedissequamente riportato il predetto articolo “9” del CCNL di riferimento, facendo rilevare come dall’esame comparativo di tale disposizione contrattuale con la condotta concreta posta in essere dal docente non risulti alcuna corrispondenza che giustifichi l’applicazione della sanzione sospensiva delle funzioni didattiche comminata dalla predetta norma ex-art.494 del D.Lgs.297/1994.

Altra importante notazione contenuta nella sentenza in commento concerne l’aspetto della “sproporzionalità” della sanzione irrogata, perché, se è vero che vi è stata un’interferenza con i poteri di direzione e vigilanza spettanti al Dirigente Scolastico, la stessa, è calmierata dal fattore psicologico che ha animato l’interessato sensibile per senso civico alla tutela della salute degli alunni e di tutti gli operatori scolastici, che rende pertanto particolare la natura dell’addebito (contestazione del divieto di fumo) definito anche come “espressione di civiltà giuridica”(cfr. TAR Piemonte sent.13/06/2012 n.703).