Sentenza legge 104/1992

Tribunale di Biella – Sentenza n. 80-2023 del 04.04.23

Il caso ha riguardato un docente dipendente del Miur a tempo indeterminato che aveva chiesto il trasferimento presso una scuola ubicata nei comuni meglio indicati in ricorso o, comunque, all’interno della provincia di Messina;

egli, deducendo di essere il referente unico che presta assistenza al proprio zio, portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, afferma l’invalidità dell’art. 13 CCNI mobilità relativo agli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, nella parte in cui -al punto IV- individua come destinatari delle precedenze per i trasferimenti soltanto le persone menzionate e nella parte in cui limita l’ambito applicativo della precedenza, in relazione ai soggetti indicati, alla sola fase della mobilità provinciale, con esclusione di quella interprovinciale;

il Tribunale di Biella ha accolto il ricorso dello studio legale La Cava statuendo con sentenza del 4 aprile 2023 che la conformità delle previsioni contrattuali richiamate dal ricorrente alle norme di legge sopra citate appare assai dubbia e che le previsioni di cui all’art. 33, co 5 l. 104/1992 e di cui all’art. 601 TU Scuola esprimono infatti norme imperative di legge, poste a tutela di interessi di prioritaria rilevanza e garantiti costituzionalmente;

In definitiva il docente messinese è stato trasferito da Biella a Messina per assister lo zio disabile disponendo in accoglimento della domanda, il trasferimento del ricorrente presso una scuola rientrante nei comuni di Messina o Spadafora, Santa Teresa di Riva, Milazzo, Pace del Mela, Barcellona P.G., Taormina, Patti, Capo d’Orlando o nella provincia di Messina.

Avv. Vincenzo La Cava