Tar Lazio – Ordinanza cautelare n. 4546 del 13 dicembre 2012

 

Concorso a Cattedra: Il Tar Lazio ammette alla procedura concorsuale i candidati privi di abilitazione in possesso di lauree conseguite negli ultimi dieci anni

 

Con l’ordinanza cautelare n. 4546/2012, emessa dalla Terza Sezione Bis all’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 13.12.2012, il TAR ha ritenuto di dover accogliere la proposta istanza cautelare, ammettendo con riserva i ricorrenti alle prove preselettive di imminente svolgimento.

Nel caso di specie il ricorso introduttivo è stato proposto da aspiranti docenti privi di abilitazione all’insegnamento ma in possesso di titolo di laurea conseguito tra il 2003 e il 2012, dunque oltre la soglia di sbarramento temporale prevista dal bando di concorso (art. 2, comma 3, del D.D. n°82 del 24.9.2012).

 

Avv. Antonio Rosario De Crescenzo

 

***

 

N. 04546/2012 REG.PROV.CAU.

N. 09734/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9734 del 2012, proposto da:

 

[omissis], rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Rosario De Crescenzo, Giuseppe Di Fratta, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Luigi Bosco in Roma, piazza Digione, n.2;

 

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., l’Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Campania, l’Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio, l’Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Emilia Romagna, l’Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

Del decreto n. 82 del 24 settembre 2012 con il quale il MIUR – Direzione Generale per il Personale Scolastico ha indetto il concorso a cattedre di insegnamento, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui all’art. 2, comma 3 rubricato “requisiti di ammissione” prevede l’esclusione dal concorso dei ricorrenti per la mancanza dell’abilitazione all’insegnamento e per avere conseguito il proprio titolo/diploma di laurea oltre lo sbarramento temporale imposto dal bando stesso; e dell’art. 3, comma 3 stabilisce:”I candidati presentano la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso istanze on line, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. Le domande presentate con modalità diverse da quella telematica non sono prese in considerazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 5”;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Campania e di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio e di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Emilia Romagna e di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di accogliere l’istanza cautelare e di ammettere con riserva i ricorrenti, che ne hanno presentato la domanda di partecipazione anche in formato cartaceo, al test di preselezione di imminente svolgimento per il concorso in epigrafe indicato, impregiudicata ogni considerazione sulla fondatezza del ricorso;

Ritenuto di rinviare la trattazione della causa alla pubblica udienza del 18 aprile 2013;

Ritenuto che le spese della fase cautelare possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l’istanza cautelare e ammette con riserva i ricorrenti al test di preselezione, come in motivazione indicato.

Rinvia la trattazione della causa alla pubblica udienza del 18 aprile 2013.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)