T.F.A.: dal TAR Lazio un’interpretazione in (apparente) contrasto con recente pronuncia del Consiglio di Stato
Tar Lazio – Sentenza n. 7393-2015
La Sesta Sezione del TAR Lazio si pronuncia, con esito solo in apparenza sorprendente, sull’impugnativa da parte di alcuni docenti di ruolo del Decreto MIUR n. 82/2012 – pubblicato in G.U., IV serie speciale del n. 75 del 25.09.2012, finalizzato al reclutamento di personale docente per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (c.d. Tirocini Formativi Abilitanti).
Detta disposizione veniva impugnata dai ricorrenti nella parte in cui, all’art. 2, comma 6, rubricato “requisiti di ammissione” prevede l’esclusione dal concorso oltre che per la mancanza dell’abilitazione all’insegnamento e per aver conseguito il proprio titolo/diploma di laurea oltre lo sbarramento temporale imposto dal bando, per avere disposto l’esclusione dal concorso di coloro che, alla data di pubblicazione del bando, risultassero essere già assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato presso scuole statali.
L’esito è, apparentemente, sorprendente perché con sentenza n. 2138 del 27.04.2015 il Consiglio di Stato, pronunciandosi in materia di ammissione ai Percorsi Abilitanti Speciali, aveva statuito l’illegittimità del Decreto MIUR n. 58/2013 proprio nella parte in cui escludeva i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale.
Il falso contrasto viene chiarito dal Relatore così argomentando:
“Nel caso di specie, in particolare, la questione attiene alla legittimità e alla ragionevolezza della previsione richiamata, che testualmente stabilisce che “Non possono partecipare ai concorsi coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami, prestano servizio su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”.
Va inoltre evidenziato come neppure sia applicabile alla fattispecie in esame il recente precedente del Consiglio di Stato, sez.VI, n. 2138/2015 del 27 aprile 2015, che – con un revirement rispetto al precedente indirizzo giurisprudenziale – ha annullato l’art. 2, comma 1, del decreto n. 58 del 25 luglio 2013, nella parte in cui esclude dai corsi speciali, di cui all’art. 1, “i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale”, avuto riguardo proprio all’interesse dei docenti, pur già abilitati, a partecipare ai PAS al fine di conseguire una diversa abilitazione.
Il Consiglio di Stato, in particolare, ha argomentato tale decisione richiamando “i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui al capo III della cosiddetta “Carta di Nizza”, alla quale nel 2009 – con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona – è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati; a sua volta la Direttiva 1999/70/CE, che esclude ogni discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, è stata ritenuta interpretabile in modo tale, da escludere anche “discriminazioni alla rovescia”, rapportabili a normative che assicurassero vantaggi al personale precario, a scapito dei diritti dei lavoratori stabilizzati (Cons. St., sez. VI, ordinanze collegiali nn. 3977/11 del 4 luglio 2011 e 01287/14 del 14 marzo 2014, nonché sentenza n. 5287/13 del 4 novembre 2013)”.
Tuttavia, la fattispecie ora esaminata riguarda la ben diversa situazione del D.D.G. 82/2012, avente ad oggetto proprio l’“Indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado. Concorso per il reclutamento di personale”, precipuamente finalizzato alla riduzione del fenomeno del cd.”precariato storico”, dopo circa 12 anni di blocco delle assunzioni e, quindi, precipuamente rivolto a consentire l’assunzione all’impiego di personale docente che già non risultasse assunto (specie ove precario: in tal senso, va letta proprio la limitazione della partecipazione al concorso, censurata dalla Sezione, di chi avesse conseguito il titolo di laurea fino ad un determinato sbarramento temporale). Errano, pertanto, i ricorrenti nell’interpretare tale Bando come ulteriore canale – rispetto, ad esempio, ai TFA e ai PAS di cui al D.M. 249/2010- del quale avvalersi al fine di conseguire una ulteriore abilitazione all’insegnamento.
Pertanto, la prima censura va dichiarata inammissibile per carenza di interesse, non attenendo (o non attenendo soltanto) l’esclusione dei ricorrenti al mancato possesso dell’abilitazione o al conseguimento del titolo di laurea in un periodo successivo a quello previsto dal Bando, bensì alla diversa circostanza che i predetti, alla data di pubblicazione del Bando, non risultavano nelle condizioni di poter accedere ex novo all’insegnamento, in quanto già assunti presso scuole statali con contratto a tempo indeterminato.
E’ quindi del tutto irrilevante, ai fini dell’accoglimento della pretesa dei ricorrenti, argomentare che “la normativa che ha disciplinato le modalità di accesso all’insegnamento scolastico sia stata più volte modificata ma, in ogni caso è stato sempre confermato il principio il base al quale per poter accedere ai concorsi ovvero ai corsi abilitanti era comunque sufficiente il possesso del diploma di laurea”.”.
Viene dunque chiarita – se mai ce ne fosse stato bisogno – la diversa natura dei T.F.A. rispetto al P.A.S., diretti al reclutamento i primi, all’abilitazione all’insegnamento i secondi.