TAR Liguria – Sentenza n. 1183 del 18-03-2010

Studente disabile – diritto all’assegnazione di un insegnante di sostegno – garanzia in via sostanziale – mancata previsione nella normativa del totale affiancamento.

 

L’assegnazione di un insegnante specializzato di sostegno al bambino disabile costituisce un diritto riconosciuto dall’art. 13, comma 3, della legge n. 104/1992, quale strumento necessario per l’attuazione dei principi di cui agli artt. 3, 32, 34 e 38 Costituzione.

L’organizzazione dell’attività di sostegno da parte delle istituzioni scolastiche non può quindi comprimere o vulnerare quel diritto riconosciuto alla persona dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria, ed il servizio reso dall’insegnante di sostegno deve essere garantito in via sostanziale, cioè con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap.

Al riguardo l’indicazione di diciotto ore di sostegno settimanali appare assolutamente logica, essendo del tutto inusuale la copertura totale o per i due terzi del monte ore settimanale: il totale affiancamento dell’insegnante di sostegno induce alla deresponsabilizzazione e mai all’integrazione degli alunni e non è sostanzialmente previsto dalla normativa.

 

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