Tribunale di Catania – Ordinanza del 04 gennaio 2013

Incompatibilità tra la posizione di docente di conservatorio e lavoro subordinato presso enti lirici.

 

Appare destituito di fondamento quanto asserito da parte ricorrente nell’atto introduttivo, secondo cui i contratti stipulati con il Teatro avrebbero assunto natura di “contratti di lavoro di natura subordinata”, sicché parte ricorrente, avendo acquisito la qualità di dipendente dell’Ente convenuto, vanterebbe il diritto di precedenza previsto dall’art. 1, comma 3, CCNL per i lavoratori dipendenti delle fondazioni liriche.

Invero non appare sussistere la c.d. “evidenza del diritto” (fumus boni iuris), sia perché i contratti stipulati non appaiono annoverabili nell’ambito dei titoli negoziali idonei a generare un rapporto di dipendenza organica con l’ente (e, dunque, a configurare in capo al ricorrente la qualifica di lavoratore “dipendente” a tempo determinato dell’ente lirico), sia perché, anche ove così si ritenesse, si potrebbe configurare la questione della nullità di tali contratti per violazione del divieto di cumulo di impieghi di cui all’art. 70 l. 312/1980 (essendo stato il ricorrente titolare di rapporto di pubblico impiego presso il conservatorio di [omissis] dal 2001 in poi), e dunque della idoneità degli stessi a conferire alla parte ricorrente eventuali diritti di precedenza riconosciuti dalla contrattazione collettiva ai lavoratori dipendenti degli enti lirici.

Analoghi dubbi di legittimità potrebbero riguardare la contrattazione collettiva, ove si ritenesse la stessa idonea ad derogare (o eludere) il divieto di cumulo di impieghi; 

Pertanto … non appaiono allo stato applicabili le modalità di reclutamento e i benefici previsti dal CCNL invocato, i quali sembrano presupporre la pregressa sussistenza di rapporti di lavoro subordinato in capo a chi invoca i detti benefici ed appaiono finalizzati a tutelare la figura del lavoratore subordinato a termine, verosimilmente in ragione della precarietà della propria condizione di servizio, condizione non ravvisabile in capo a chi, titolare di un rapporto di servizio pubblico, quale è quello di docenza presso i  conservatori, abbia stipulato contratti di collaborazione ai sensi dell’art. 69 l. 312/1980 o dell’art. 273 d.lgs. 297/1994.

 

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