Tribunale di Chieti – Sentenza n. 536 del 12-07-2010

L’istituto della decadenza non trova più applicazione nel pubblico impiego contrattualizzato ed in particolare nel comparto scuola.

 

È quanto ha stabilito il Tribunale di Chieti nella Sentenza n. 536/2010 del 12 luglio 2010.

Una DSGA, accusata di assenza ingiustificata, era stata dichiarata decaduta dal rapporto di lavoro per non avere riassunto servizio nel termine indicato (48 ore).

Il Giudice del lavoro – osservando che il procedimento per assenza ingiustificata del personale ATA è disciplinato dall’art. 95 del CCNL di comparto, che prevede espressamente la convocazione della dipendente con l’assistenza di un procuratore o rappresentante sindacale, e che l’art. 146 del CCNL ha dichiarato non più applicabile la norma di cui al Testo Unico Impiegati Civili dello Stato – D.P.R. n. 3/1957 (che prevede l’istituto della decadenza) – ha ritenuto trattarsi nel caso di specie di licenziamento illegittimo.

Il MIUR è stato pertanto condannato a reintegrare la dipendente ed al risarcimento del danno ex art. 18 Statuto dei lavoratori (5 mensilità della retribuzione globale di fatto) oltre alla rifusione delle spese di causa.

( Avv. Francesco Orecchioni)

 

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Decadenza dal servizio – inapplicabilità – qualificazione del provvedimento quale licenziamento – illegittimità – reintegrazione ex art. 18 Statuto dei lavoratori.

 

L’istituto della decadenza, di cui al D.P.R. n. 3/1957, a seguito dell’avvenuta contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, non appare più applicabile, come del resto espressamente sancito dall’art. 146 del CCNL di comparto.

Trovano invece applicazione le norme relative al rapporto di lavoro subordinato nell’impresa (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001) e lo Statuto dei lavoratori, come richiamato dall’art. 51 del D.Lgs. n.165/2001, e pertanto il provvedimento impugnato va qualificato quale licenziamento.

Orbene, tale licenziamento non appare certamente legittimo, in quanto, essendo stata contestata un’assenza dal servizio, non è stato osservato quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali in materia di assenza ingiustificata: convocazione scritta del dipendente con invito ad essere assistito da un procuratore o rappresentante sindacale; affissione del codice disciplinare; competenza del Direttore generale regionale. Devesi quindi applicare l’art. 18 L. n. 300/70.

 

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