I docenti congelati SSIS – Il Giudice del Lavoro li fa entrare nelle graduatorie ad esaurimento.
Il Tribunale di Palermo – Sez. Lavoro – Giudice Dott.ssa Luisa Trizzino, con la Sentenza n.1598/2015, emessa l’11 giugno 2015, ha ordinato al M.I.U.R. la riammissione in G.A.E. della docente che era stata congelata SSIS.
Il Giudice del Lavoro ha chiarito che a seguito della Sentenza del T.A.R. – Lazio n. 5912/2014 che ha annullato il D.M. n. 572 del 27 giugno 2013 nella parte in cui consente l’iscrizione alle GAE dei c.d. congelati SSIS sottolineando “l’irragionevolezza e la disparità di trattamento” ed evidenziando che “tali aspetti emergono in modo evidente laddove si consideri che, nel definire la platea dei soggetti aventi pieno titolo nella GAE, essa viene ristretta ai soli insegnati già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, senza invece considerare la categoria – assimilabile sotto il profilo della provenienza e dell’equivalenza (dove non della prevalenza) curricolare – di coloro che, la ricorrente, pur ammesse alla SSIS, non hanno potuto frequentare per concomitante frequenza di un dottorato di ricerca (peraltro disciplinarmente omogeneo) e che sono rimasti in permanenza in tale condizione di “congelamento” per la successiva mancata attivazione delle stesse scuole (nella specie nell’a.s. 2008/2009)”.
Il Giudice del Lavoro richiama dunque una nuova sentenza del T.A.R. Lazio, la n. 2748/2015, nella quale la stessa sottolinea la differente posizione rivestita dagli abilitati con il ciclo TFA che “non rientrano in alcun regime transitorio trattandosi di laureati che si sono iscritti al TFA quando oramai le disposizioni di cui al regolamento adottato con il D.M. n. 249 del 2010 erano a regime” e quella dei congelati SSIS “soggetti che iscritti alle Scuole di specializzazione per l’Insegnamento nell’a.a, 2007/2008 e 2008/2009 si erano visti congelare l’iscrizione in quanto vincitori di borse di studio di dottorato che impedivano loro di proseguire contemporaneamente due corsi universitari“.
Alla luce del quadro normativo sopra evidenziato il Giudice ha così concluso: “la ricorrente ha conseguito l’abilitazione completando il percorso abilitante quale TFA dopo averlo iniziato come SSIS, pertanto va riconosciuto il medesimo diritto di accesso alle graduatorie ad esaurimento, già permanenti, spettante agli abilitanti SSIS.