Tribunale di Torino – Sentenza del 13 luglio 2012

Inserimento a pettine e conseguente diritto all’assunzione in ruolo.

 

A fronte della categorica presa di posizione della Corte Costituzionale con la sentenza n. 41/11 – cui vanno pure aggiunte le pronunce del T.A.R. Lazio n. 10809/08 e del Consiglio di Stato n. 2486/11 – il punto della presente controversia non è (più) se la ricorrente abbia diritto all’inserimento “a pettine”, quanto piuttosto se, una volta che di tale inserimento abbiano usufruito anche gli altri docenti già collocati “in coda”, la stessa possa ancora risultare in posizione utile per l’immissione in ruolo fin dal 1°/09/2009.

Parte convenuta nega simile possibilità e produce appositi riscontri documentali: per quanto non contesti che la ricorrente, inserita “a pettine” nella graduatoria a esaurimento, avrebbe senz’altro maturato il diritto al posto già per l’a.s. 2009/10, il M.I.U.R. fa nondimeno rilevare come tale diritto non sarebbe maturato in caso di contestuale e analoga collocazione in detta graduatoria degli altri colleghi, specie di coloro che precedono la ricorrente.

L’argomento, pur se lineare e suggestivo, non può essere proficuamente seguito; la circostanza cui allude parte convenuta, infatti, risulta del tutto ipotetica ed eventuale e, soprattutto, non può da sola interdire – rimettendolo e condizionandolo al possibile e non attuale contegno di altri soggetti – l’esercizio di un diritto soggettivo pieno, posto altresì che (assai significativamente) non risulta affatto provato che tutti coloro che il M.I.U.R. pretenderebbe di inserire “a pettine” abbiano proposto ricorso innanzi al T.A.R. e abbiano chiesto di essere così inseriti nella graduatoria a esaurimento.

(Provvedimento inviato dall’Avv. Giovanni Rinaldi – Legale Piemonte ANIEF)

 

Vai al documento