Tribunale di Pisa – Sentenza n. 226-2017 del 10 ottobre 2017

Il lavoratore che ha subito una sanzione disciplinare non può essere estromesso da un concorso interno bandito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Tribunale di Pisa – Sentenza n. 226-2017

Il Tribunale di Pisa in funzione del giudice del lavoro accoglie il ricorso presentato dall’avv. Francesco Americo di un lavoratore del Consiglio Nazionale delle Ricerche che si è visto estromettere da un concorso interno per aver subito una sanzione disciplinare nonostante la medesima sanzione fosse stata impugnata con separato giudizio.

Il lavoratore ha pertanto impugnato la clausola del bando che prevedeva la esclusione dei lavoratori che entro il biennio avessero subito una sanzione disciplinare.

Il giudice di primo grado ha evidenziato preliminarmente che in base al principio della tassatività non possono derivare altre conseguenze di ordine strettamente sanzionatorio da tale provvedimento, come sarebbe nel caso in cui si impedisse al ricorrente l’accesso alla selezione per la progressione per il solo fatto di essere stato sanzionato in sede disciplinare.

Quindi, prosegue il giudice “ l’aver riportato una certa sanzione in un determinato arco temporale vale obiettivamente come sanzione ed allora la preclusione di cui al bando finisce per rappresentare una illegittima duplicazione o aggravamento della sanzione, non prevista né quale sanzione principale né quale effetto secondario di essa”.

In considerazione di quanto sopra il Tribunale di Pisa ha riconosciuto il diritto del lavoratore di partecipare alla procedura di progressione interna e condannato il CNR al pagamento delle spese legali sia per la fase cautelare sia per la fase di merito.

Avv. Francesco Americo