Mobilità territoriale – disparità di trattamento tra docenti provenienti da GAE e docenti provenienti da GM 2012
Tribunale di Ravenna – sez. Lavoro. Sentenza n. 192 del 16 maggio 2017
Il Tribunale di Ravenna accoglie il ricorso da parte di una docente di scuola primaria – posto comune – della provincia di Lecce, ove aveva lavorato per circa 16 anni da precaria e inserita nelle GAE si era vista assegnare, a seguito delle procedure di mobilità territoriale, la sede definitiva in Emilia Romagna.
Secondo il Giudice del Lavoro di Ravenna: “le ragioni che hanno indotto l’amministrazione (in applicazione dell’art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da GAE, non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l’applicazione delle stesse ad evidenti incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle GAE e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi)”… “ a parte gli assunti entro l’anno scolastico 2014/15, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito (analogamente Tribunale di Roma). Dunque risulta possibile il sindacato giudiziale del CCNI e dell’O.M.”
Il Giudice del Lavoro di Ravenna ha quindi ordinato al MIUR di assegnare alla ricorrente l’Ambito territoriale 017 Lecce scelto come prima preferenza nella domanda di mobilità.