Uguale punteggio per servizio di ruolo e servizio pre ruolo nella c.d. “graduatoria interna” dei docenti di ruolo

Tribunale di Padova – Sentenza n. 245-2021 del 13.05.2021

1) La sentenza del Tribunale di Padova, che si commenta, affronta la questione se, nell’ambito della graduatoria finalizzata all’individuazione dei soprannumerari, il docente di ruolo abbia diritto, per ogni anno di servizio pre ruolo, ad un punteggio pari a quello previsto per un anno di servizio di ruolo, in disapplicazione della normativa posta dal contratto collettivo nazionale, secondo la quale, mentre per ogni anno di servizio di ruolo vengono attribuiti punti 6, per ogni anno di servizio pre ruolo vengono attribuiti punti 3, in relazione ai primi quattro anni di servizio pre ruolo, e punti 2 per ogni anno di servizio pre ruolo successivo ai primi quattro (art. 19, comma 4, C.C.N.I. sulla mobilità per l’a.s. 2017/18, nonchè  lettera A e B e nota 4 dell’allegata tabella di valutazione dei titoli; art. 21 C.C.N.I. sulla mobilità per il triennio 2019/2022 e lettera A e B e nota 4 della allegata tabella di valutazione dei titoli).

Il Giudicante risolve la suddetta questione svolgendo un ragionamento analogo a quello compiuto dalla Corte di Cassazione nella sua recente giurisprudenza in materia di ricostruzione della carriera del docente neoimmesso in ruolo.

2) La normativa contrattuale sopra citata presuppone, nell’attribuzione del punteggio, la contestuale applicazione dell’art. 489, comma 1, D.Lgs. 297/1994 (di seguito T.U.), come integrato dall’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, vale a dire implica che sia considerato come un anno di servizio intero lo svolgimento, nel corso di un anno scolastico, di un servizio d’insegnamento di almeno 180 giorni oppure l’effettuazione di un servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino al termine  delle operazioni di scrutinio finale.

Orbene, il Tribunale di Padova ha ritenuto che la normativa contrattuale sopra citata al § 1 non sia necessariamente in contrasto con  il principio di parità di trattamento tra lavoro a tempo determinato e indeterminato, previsto dalla clausola 4, comma 1, dell’accordo quadro CES–UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato, cui ha dato attuazione la direttiva comunitaria 1999/70/CE, bensì sia disapplicabile nella misura in cui, computando soltanto i giorni di effettivo servizio pre ruolo, quindi disapplicando anche l’art. 489, comma 1, T.U., si ottenga una anzianità di servizio pre ruolo che, moltiplicata per il punteggio annuale previsto per il servizio di ruolo, comporti un punteggio complessivo superiore a quello risultante dall’utilizzazione dei criteri previsti dalla citata normativa contrattuale.

3) La ragione  di questa limitazione nella attribuzione al servizio pre ruolo di un punteggio uguale a quello previsto per il servizio di ruolo è rappresentata, sulla scorta, appunto, della giurisprudenza della Suprema Corte in materia di ricostruzione della carriera,  dalla necessità di evitare, anche nell’ambito delle  graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari, “discriminazioni alla rovescia” in danno dei docenti assunti ab origine con contratto a tempo indeterminato, cui ovviamente non trova applicazione il citato art. 489T.U. .

4) Detto in altri termini, secondo il Tribunale di Padova è possibile attribuire al  servizio d’insegnamento pre ruolo il medesimo punteggio previsto dalla normativa contrattuale per il servizio di ruolo ogniqualvolta si realizzi un vantaggio, a fronte (o nonostante) la disapplicazione contestuale dell’art. 489 T.U. .

E’ interessante, a questo punto, sottolineare un aspetto particolare.

Come è ormai noto, è poco frequente che il docente abbia interesse alla disapplicazione dell’art. 485 T.U., relativo alla ricostruzione della carriera del docente neoimmesso in ruolo,  insieme alla necessaria (secondo la Suprema Corte) disapplicazione dell’art. 489 T.U., in quanto tale operazione può comportare un vantaggio, in termini di anzianità di servizio, soltanto nell’ipotesi in cui il docente presenti un  curriculum di servizi pre ruolo tale che il “bonus” attribuito dall’art 489 T.U. non sia sufficiente a compensare la valutazione solo parziale del servizio pre ruolo, prevista dall’art. 485 T.U. .

Diversamente, è molto frequente che sussista l’interesse del docente alla disapplicazione della citata normativa contrattuale in tema di punteggio nelle c.d. “graduatorie interne”, nonostante la contestuale disapplicazione dell’art. 489 T.U., per una ragione puramente aritmetica, vale a dire a causa della notevole differenza quantitativa tra il punteggio previsto per il servizio di ruolo e quello attribuito invece, dalla suddetta normativa, al servizio pre ruolo.

                                                      Avv. Marco Cini