Tar Sardegna – Sentenza n. 141 del 31-01-2009

Il giudizio finale sul grado di conoscenza raggiunto dal discente in una determinata disciplina costituisce il frutto di una valutazione complessiva del suo integrale percorso formativo – il giudizio di non ammissione non è inficiato dalla mancata attivazione dei corsi di recupero o dalla mancata comunicazione delle carenze nelle discipline alla famiglia – il Collegio Docenti, purchè prima dell’inizio degli scrutini, può liberamente stabilire a quali criteri i vari Consigli di Classe dovranno attenersi nel valutare gli studenti ai fini dell’ammissione alla classe superiore.

 

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Il giudizio finale sul grado di conoscenza raggiunto dal discente in una determinata disciplina, costituisce il frutto di una valutazione complessiva del suo integrale percorso formativo, basata, oltre che sugli esiti di un congruo numero di prove effettuate nel corso dell’ultimo trimestre o quadrimestre, anche sul complessivo impegno, interesse e partecipazione dello studente all’attività didattica.

La mancata attivazione dei corsi di recupero non vizia il giudizio di non ammissione dello studente alla classe successiva, così come non incide su di esso la mancata assunzione da parte della scuola di iniziative positive per risolvere la situazione di difficoltà dell’alunno.

Non possono inficiare il provvedimento di non promozione le eventuali omissioni della scuola nel comunicare allo studente o alla sua famiglia le specifiche carenze nelle singole discipline che hanno determinato la sospensione del giudizio di ammissione alla classe superiore.

Nessuna norma o criterio di logica preclude al Collegio Docenti di stabilire, purchè prima dell’inizio degli scrutini, a quali criteri i vari Consigli di Classe dovranno attenersi nel valutare gli studenti ai fini dell’ammissione alla classe superiore.

 

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Sent. n. 141/2009
Ric. n. 827/2008

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SARDEGNA – SEZIONE PRIMA

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso n°827/2008 proposto dal sig. Xxx Xxx, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Serra presso il cui studio, in Cagliari, via Rovereto n° 10, è elettivamente domiciliato;
contro
Il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro in carica, il Liceo Scientifico “…..” di …., in persona del Dirigente Scolastico in carica e il Consiglio di Classe della IV “C” del suddetto Liceo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n° 23, sono legalmente domiciliati;
per l’annullamento
del provvedimento di cui al verbale 3/9/2008 n° 8 col quale il ricorrente non è stato ammesso alla classe successiva;
della nota 3/9/2008 prot. n° 6430/C27 con cui la scuola ha comunicato la mancata promozione.
e per la condanna
dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Nominato relatore per la pubblica udienza del 14/1/2009 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avvocato A. Serra per il ricorrente e l’avvocato dello stato L. Salis, per l’amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO

A conclusione dell’anno scolastico 2007/2008 il Consiglio di Classe della IV “C” del Liceo Scientifico “…” di …, ha deciso di sospendere il giudizio sullo studente Xxx Xxx avendo costui riportato una votazione insufficiente in tre materie: filosofia (voto 4), matematica (voto 4) e scienze naturali (voto 5).
In sede di verifica integrativa finale degli alunni con giudizio sospeso il medesimo Consiglio di Classe ha deciso la non ammissione del sig. Xxx alla classe successiva.
Ritenendo la mancata promozione illegittima il sig. Xxx la ha impugnata chiedendone l’annullamento e domandano, inoltre, il risarcimento dei danni patiti.
Questi i motivi di gravame.
1) In sede di valutazione integrativa finale il ricorrente ha riportato un giudizio negativo soltanto in filosofia (voto 3).
Tuttavia già il giudizio di fine anno non era rispondente alle risultanze delle verifiche intermedie. Infatti, per un verso, la media dei diversi voti conseguiti non dava come risultato 4 ma 5,16; per altro verso mentre le prime due verifiche avevano dato esito negativo (voti 5 e 4 – 1/2), l’ultima si era conclusa con una votazione sufficiente (voto 6) e questa circostanza, non tenuta in considerazione, vale a dimostrare come il ricorrente conoscesse il programma della materia.
Del resto, durante l’anno scolastico la scuola non ha tenuto corsi di recupero in filosofia – che il sig. Xxx avrebbe dovuto frequentare – con tutte le conseguenti responsabilità.
A ciò aggiungasi che nel precedente anno scolastico – conclusosi per l’odierno istante con un giudizio negativo – la votazione conseguita in filosofia era sufficiente e ciò implica che costui aveva un’adeguata conoscenza della materia.
2) Nella nota 16/6/2008 prot. n°5024/C27 con cui la scuola, ai sensi dell’art. 7, comma 2, dell’O.M. 5/11/2007 n°92, ha comunicato al ricorrente l’esigenza di riparare in alcune materie non ha dettagliatamente indicato le carenze riscontrate e che egli avrebbe dovuto colmare, così impedendogli di conoscere quali argomenti sarebbe stati oggetto della verifica finale.
3) Dal verbale del Consiglio di Classe n°8 del 3/9/2008 e dalla comunicazione in pari data, prot. n° 6430/C27 emerge come la mancata promozione sia inficiata da carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
Il Consiglio di Classe non ha infatti esplicitato i motivi che possono ostare alla proficua frequenza della classe successiva, pur in presenza di una sola insufficienza, nè si è espresso sul grado di maturità, preparazione complessiva, prospettive e/o possibilità di futuri miglioramenti dell’istante.
In realtà verbale e comunicazione sono privi di qualunque giudizio di natura tecnico didattica e non motivano sulla ravvisata irrimediabilità delle lacune riscontrate.
4) Il verbale del Consiglio di Classe 3/9/2008 n°8 è privo dell’indicazione dell’ora di inizio delle operazioni di giudizio e del luogo in cui la verifica si è svolta. Non specifica, inoltre, a quale classe si riferisca.
Il verbale relativo alle prove di verifica sostenute (datato 29/8/2008) non è completo di tutte le firme dei docenti (manca quella del prof. …..).
5) Il Piano dell’offerta formativa relativo all’anno scolastico 2007/2008 non prevede che una sola insufficienza basti ad impedire l’accesso alla classe successiva.
Siffatta ragione ostativa è stata introdotta dal Collegio dei docenti solo in data 19/5/2008 – ad anno scolastico quasi terminato.
In ogni caso il Piano dell’offerta formativa fa salva la facoltà dei consigli di classe di valutare autonomamente i singoli casi promuovendo coloro che siano ritenuti in grado di frequentare con profitto la classe successive.
Il Consiglio di Classe della IV “C” ha omesso di valutare le possibilità del ricorrente di frequentare proficuamente la V classe.
6) Il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico “…” di … non ha consentito al sig. Xxx di accedere alla documentazione relativa ai provvedimenti impugnati.
7) L’impugnato giudizio di non promozione, che obbliga il ricorrente a ripetere per la terza volta la IV classe, si basa sull’erroneo presupposto che egli non conoscerebbe il programma di filosofia, quando sia nell’ultima verifica dell’anno scolastico 2007/2008, sia nella valutazione finale di quello precedente ha conseguito nella materia la sufficienza.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 14/1/2008 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisone.

 

DIRITTO

I primi due motivi ambedue infondati possono essere trattati in unico contesto.
Il giudizio finale sul grado di conoscenza raggiunto dal discente in una determinata disciplina, costituisce il frutto di una valutazione complessiva del suo integrale percorso formativo, basata, oltre che sugli esiti di un congruo numero di prove effettuate nel corso dell’ultimo trimestre o quadrimestre, anche sul complessivo impegno, interesse e partecipazione dello studente all’attività didattica (si veda l’art. 6 comma 2 dell’O.M. 5/11/2007 n° 92). Ciò esclude che il voto che esprime siffatta valutazione possa essere la risultante della mera media aritmetica delle votazioni conseguite nelle diverse verifiche intermedie.
Alla luce di quanto sopra è del tutto irrilevante che l’ultima verifica sostenuta dal ricorrente si sia conclusa con un giudizio sufficiente anche perché non risulta che la stessa abbia avuto ad oggetto l’intero programma della materia.
Altrettanto ininfluente sull’esito del giudizio finale deve ritenersi la circostanza che la scuola abbia omesso di attivare durante l’anno scolastico i corsi di recupero.
Ed invero, come questo Tribunale ha già più volte precisato, la mancata attivazione dei corsi di recupero non vizia il giudizio di non ammissione dello studente alla classe successiva, così come non incide su di esso la mancata assunzione da parte della scuola di iniziative positive per risolvere la situazione di difficoltà dell’alunno, tenuto conto che il giudizio in questione si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell’insufficiente preparazione dello studente sia dell’incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase degli studi (cfr. TAR Sardegna 29/1/1996 n°149 e 6/2/2001 n°56, nonché, da ultimo, TAR Lazio – Roma, III Sez., 29/10/2007 n°10526).
Per identiche ragioni non possono inficiare il provvedimento di non promozione le eventuali omissioni della scuola nel comunicare allo studente o alla sua famiglia le specifiche carenze nelle singole discipline che hanno determinato la sospensione del giudizio di ammissione alla classe superiore.
Ciò a prescindere dal rilevare che, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, la nota 16/6/2008 prot. n° 5024/C27 con cui la scuola ha comunicato al sig. Xxx la sospensione del giudizio sull’ammissione alla V classe risulta sufficientemente dettagliata nell’indicare per ciascuna delle discipline caratterizzate da un giudizio non positivo le carenze riscontrate. Per quanto attiene alla filosofia, in particolare, si legge nella detta nota che l’allievo “ignora totalmente buona parte del programma svolto durante l’A. S. conseguentemente non conosce molti dei concetti fondamentali della disciplina”. Il ricorrente aveva, quindi, tutti gli elementi per calibrare adeguatamente il proprio impegno e la propria preparazione.

Terzo e quinto motivo, anch’essi infondati, si prestano ad una trattazione congiunta.
Dispone l’art. 8, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n°92/2007 invocata in ricorso, il <<Consiglio di Classe alla luce delle verifiche effettuate … delibera la integrazione dello scrutinio finale espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione del giudizio di cui al comma 1 del precedente articolo vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con l’indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”>>.
Come emerge dal verbale 3/9/2008 n°8 il Consiglio di Classe ha deciso la non ammissione del sig. Xxx alla classe superiore in considerazione di quanto previsto nella delibera del Collegio dei Docenti datata 19/5/2008 e tenuto conto delle risultanze dei corsi di recupero e delle prove orali.
Dal verbale in data 29/8/2008, relativo alle suddette prove, risulta che in filosofia al ricorrente è stato attribuito il voto 3 in quanto “non conosce i concetti e i problemi fondamentali”. E la detta votazione, in base a quanto stabilito nella menzionata delibera 19/5/2008, è sufficiente a giustificare la bocciatura.
Tanto basta, pertanto, a sorreggere l’avversato giudizio di non promozione, senza che il Consiglio di Classe fosse tenuto a motivare ulteriormente la propria decisone ed in particolare a spiegare perché abbia ritenuto l’insufficienza in una sola materia di ostacolo al passaggio alla classe superiore.
Sostiene il ricorrente che il Collegio dei Docenti non avrebbe potuto adottare la delibera datata 19/5/2008, recante modifica ai criteri di giudizio introdotti dal Piano dell’Offerta Formativa, ad anno scolastico ormai avviato alla conclusione.
L’argomentazione non è condivisibile.
Difatti, nessuna norma o criterio di logica preclude al suddetto organo collegiale di stabilire, purchè prima dell’inizio degli scrutini, a quali criteri i vari Consigli di Classe dovranno attenersi nel valutare gli studenti ai fini dell’ammissione alla classe superiore.

Nemmeno il quarto motivo merita accoglimento.
Al riguardo è sufficiente osservare che le mancanze rilevate dal ricorrente si risolvono in mere irregolarità formali prive di alcuna conseguenza.
Il sesto motivo è privo di pregio.
Il fatto che l’amministrazione scolastica non abbia consentito all’odierno istante di accedere alla documentazione concernente l’impugnato giudizio di non promozione, non vizia di per sé la valutazione compiuta, potendo, al più, legittimare la proposizione dell’apposita domanda a tutela del diritto di accesso.
Il settimo motivo dev’essere, infine, dichiarato inammissibile sconfinando esso nel merito della valutazione compiuta dal competente organo amministrativo.
In definitiva il ricorso, sotto il profilo impugnatorio, va respinto.
Dalla reiezione della domanda impugnatoria discende l’infondatezza di quella risarcitoria.
Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I

Rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’intimata amministrazione, liquidandole forfettariamente in complessivi € 2.000/00 (duemila), oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 14/1/2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:
Paolo Numerico Presidente
Silvio Ignazio Silvestri Consigliere;
Alessandro Maggio, Consigliere- estensore.

Depositata in segreteria oggi: 31/01/2009

Il segretario generale
(Dott.ssa Adriana Zuddas)