Tar Lombardia – Sentenza n. 101 del 16-01-2009

TAR Lombardia – Sentenza n. 101-2009

La valutazione dell’alunno da parte del Consiglio di classe è ampiamente discrezionale, ed è riferibile alla media aritmetica dei voti, alla personalità dell’alunno ed alla sua capacità di affrontare gli anni successivi – L’attività di recupero può essere effettuata attraverso lo “sportello”.

 

In sede di scrutinio finale, la valutazione del rendimento degli alunni da parte del Consiglio di classe assume carattere di ampia discrezionalità, sindacabile entro i limiti del difetto di motivazione, di istruttoria e di illogicità manifesta.

In tale sede l’attribuzione finale del voto all’alunno è il risultato di una complessiva valutazione riferita non solo alla semplice media aritmetica dei voti, ma anche alla personalità dell’alunno ed alla sua complessiva capacità di affrontare gli anni scolastici successivi a quello appena frequentato.

Il cosiddetto “sportello” costituisce attività di recupero cui possono accedere su base volontaria gli studenti in difficoltà, che non possono tuttavia dolersi qualora non si siano avvalsi di tale opportunità.

 

RG n. 2197 del 2006
Sentenza n. 101/09

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – 4^ sezione – ha pronunziato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso RG 2197/2006 proposto da B. L., rappresentato dai genitori B. N. e P. P., rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Giannì ed elettivamente domiciliati in Milano, Corso Monforte n. 21, presso il suo studio;

c o n t r o

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro-tempore;
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “ENRICO TOSI”, in persona del rappresentante pro-tempore;
CONSIGLIO DI CLASSE PRESSO L’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “ENRICO TOSI”, in persona del rappresentante pro-tempore;
tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici in Milano, Via Freguglia n. 1, sono elettivamente domiciliati;
per l’annullamento, previa sospensiva
del provvedimento di mancata ammissione alla classe IV BC dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Enrico Tosi” al termine dell’anno scolastico 2005/2006, di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compresi i compiti in classe, i verbali dei consigli di classe, gli scrutini finali e tutte le determinazioni assunte nel corso dell’anno scolastico 2005/2006 dal Consiglio di classe e dai singoli insegnanti, in relazione all’eventuale adozione di criteri di accertamento dei debiti formativi e di tempestiva comunicazione alle famiglie del livello di superamento del debito da parte degli allievi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Enrico Tosi” e del Consiglio di Classe del medesimo Istituto;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, all’udienza del 16 dicembre 2008 (relatore Dott. Giovanni Zucchini), il procuratore delle parti ricorrenti e l’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

 

f a t t o

 

Il sig. L. B. frequentava, nell’anno scolastico 2005/006, la classe 3BC presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Enrico Tosi” a Busto Arsizio (Varese).

Al termine dell’anno scolastico, il Consiglio di Classe, riunitosi il 12.6.2006, deliberava, all’unanimità, la non ammissione dell’alunno alla classe successiva.

Contro il provvedimento di non ammissione era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, per i motivi che possono così sintetizzarsi:
1) violazione di legge (art. 3 legge 241/1990, art. 12, comma 1, DPR 487/1994, art. 13 OM 21.5.2001, n. 90), eccesso di potere e difetto di motivazione;
2) violazione dell’art. 13 dell’OM 21.5.2001, n. 90 ed eccesso di potere sotto svariati profili;
3) violazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di debito formativo, carenza di istruttoria, contraddittorietà ed erroneità dei presupposti.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con decreto n. 1694 del 31.8.2006, il Presidente della IV Sezione rigettava la domanda di tutela cautelare presidenziale.
Con successiva ordinanza, in esito all’udienza in camera di consiglio del 5.9.2006, la domanda di sospensiva era respinta, per difetto del fumus del gravame.

Alla pubblica udienza del 16.12.2008, la causa era trattenuta in decisione.

 

d i r i t t o

 

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura sostanzialmente il difetto di motivazione della decisione del Consiglio di classe del 12.6.2006, di non ammissione dell’alunno B. alla classe successiva.

Il mezzo è infondato.

Sul punto occorre evidenziare come, per pacifica giurisprudenza, la valutazione del rendimento degli alunni da parte degli organi scolastici a ciò preposti, quale è il Consiglio di classe, e quindi la decisione finale di ammissione o non ammissione ad una classe successiva, assume carattere di ampia discrezionalità, sindacabile entro i limiti del difetto di motivazione, di istruttoria e di illogicità manifesta (si vedano, fra le tante, TAR Lombardia, Sez. IV, 28.11.2008, n. 5655; 29.5.2008, n. 1871; 13.2.2008, n. 322; 14.12.2006, n. 2986; Consiglio di Stato, Sez. VI, 20.10.2005, n. 5914 e TAR Molise, 19.7.2006, n. 610).

Nel caso di specie, dall’esame del provvedimento impugnato e della ulteriore documentazione versata in atti, non si rinviene alcunché che possa indurre a ritenere l’eventuale manifesta illogicità dell’operato del Consiglio di classe.

Al contrario, quest’ultimo ha compiutamente evidenziato le lacune dimostrate dallo studente in ben quattro discipline, fra l’altro fondamentali per l’indirizzo di studio prescelto (Economia aziendale, Scienze umane, Spagnolo e Tecnologie informatiche e telematiche), senza contare che lo stesso allievo non aveva assolto i debiti formativi in altre due materie (Matematica e Scienza della Materia), debiti assegnati al termine dell’anno scolastico 2004/2005.

Orbene, se si tiene conto delle quattro insufficienza riportate, dei due debiti formativi non assolti e della circostanza che per altre materie (Diritto e Inglese), la media aritmetica dei voti era insufficiente e solo il Consiglio ha deciso di assegnare la sufficienza finale (cfr. relazione della Scuola, depositata in giudizio dall’Avvocatura erariale), non appare certo manifestamente illogico o privo di adeguata motivazione il giudizio negativo finale, né sul punto i ricorrenti possono legittimamente pretendere che il giudice si sostituisca al Consiglio di classe nella valutazione delle prove scritte ed orali svolte dall’alunno nel corso dell’anno scolastico.

2. Con il secondo motivo, si denuncia la presunta contraddittorietà delle determinazioni finali assunte dal Consiglio di classe.

In particolare, gli esponenti evidenziano come, per due materie la cui media aritmetica dei voti era insufficiente (Inglese e Diritto), il voto finale è risultato sufficiente (pari a 6), mentre per la materia “Scienze Umane”, la media aritmetica finale dei voti, pari a 5,5, sarebbe stata irragionevolmente abbassata al voto negativo di 5.

Sul punto, occorre però ribadire, conformemente del resto alla giurisprudenza citata al precedente punto 1 della narrativa in diritto, che l’attribuzione finale del voto all’alunno è il risultato di una complessiva valutazione, operata da un organo collegiale quale è il Consiglio di classe, riferita non solo alla semplice media aritmetica dei voti, ma anche alla personalità dell’alunno ed alla sua complessiva capacità di affrontare gli anni scolastici successivi a quello appena frequentato.

Tale valutazione globale costituisce manifestazione di ampia discrezionalità amministrativa, censurabile solo in caso di manifesta illogicità o irrazionalità, come già precedentemente esposto.

Nel caso di specie, la decisione finale del Consiglio di classe, assunta fra l’altro all’unanimità (cfr. doc. 1 ricorrenti), non appare suscettibile di censura sotto tale profilo.

In conclusione, anche il secondo motivo deve essere respinto.

3. Con il terzo motivo, si lamentano la mancata attivazione di corsi di sostengo e recupero a favore dell’alunno, oltre che la presunta mancata comunicazione ai genitori, da parte della Scuola, dell’andamento scolastico negativo del figlio.

Il primo profilo risulta smentito dalla relazione depositata in giudizio dall’Amministrazione, nella quale si dà atto dell’avvenuta attivazione di attività di recupero, denominate “sportelli”, alla quale potevano accedere su base volontaria gli studenti in difficoltà, ma l’alunno B. non si è avvalso di tale opportunità.

Neppure potrebbe sostenersi, come sembrano adombrare i ricorrenti nelle loro difese, che tali corsi dovrebbero avere carattere obbligatorio; al contrario un’eventuale obbligatorietà sarebbe palesemente illogica, trattandosi di iniziative di ausilio agli studenti che, consapevoli delle loro difficoltà e lacune, decidono di avvalersi di tale strumento, anziché ricorrere ad altre metodologie di recupero, quali ad esempio un maggior impegno a casa.

In ordine alla presunta mancata comunicazione alla famiglia, anche tale asserzione è smentita dalla documentazione in atti.

Risulta, infatti, e tale circostanza è ammessa dagli stessi esponenti nella memoria difensiva del 3.12.2008, che alla famiglia sono state inviate tre comunicazioni relative all’andamento scolastico negativo dello studente (rispettivamente in data 1.12.2005, 31.1.2006 e 11.4.2006), alle quali è stato allegato l’elenco analitico dei moduli non superati nelle diverse materie.

Si desume ancora, dalla relazione della Scuola, come anche in diversi colloqui orali, soprattutto con la madre del minore, sono state compitamente evidenziate le difficoltà dell’alunno ed il connesso rischio di un insuccesso scolastico a fine anno.

Ciò premesso, anche il terzo motivo è privo di pregio.

4. Sussistono, nondimeno, giustificati motivi che inducono il Collegio a disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – 4^ sezione -definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2008, con l’intervento dei signori:
– Adriano Leo – Presidente
– Giovanni Zucchini – Referendario – Estensore
– Concetta Plantamura – Referendario