Religione cattolica. Prevalenza del diritto alla libera scelta dell’esonero dall’IRC rispetto alle esigenze organizzative della scuola
(Avv.ti Domenico Barboni e Anna Nardone)
Tar Lombardia, Brescia – Sentenza n. 1232-2022 del 3.12.2022
(Avv.ti Domenico Barboni e Anna Nardone)
Tar Lombardia, Brescia – Sentenza n. 1232-2022 del 3.12.2022
(Avv. Massimiliano Fabio)
Tar Lombardia – Sentenza n. 671-2021 del 17.03.2021
(Avv. Massimiliano Fabio)
Tar Lombardia – Ordinanza del 29.07.20
Concorso dirigenti scolastici in Lombardia: rigettato l’appello cautelare del MIUR
Concorso dirigenti scolastici: annullamento degli atti relativi alle prove scritte per violazione del principio dell’anonimato.
Non ammissione alla classe successiva: ininfluente il livello della comunicazione scuola-famiglia e la mancata attivazione di corsi di recupero da parte della scuola.
(Cinque in condotta e mancata ammissione alla classe successiva: legittimità dell’operato dell’amministrazione scolastica).
(Natura e finalità della discrezionalità in materia di valutazioni scolastiche – corretta formulazione di griglie).
(Istituto scolastico privato – sproporzione fra numero di studenti frequentanti e numero di studenti accolti per sostenere gli esami di idoneità – natura di “centro d‘esami” – revoca della parità scolastica).
(Il semplice possesso di un telefono cellulare non integra la fattispecie dell’illecito disciplinare sanzionabile con l’esclusione dagli esami).
(Ritardata assunzione in servizio – diritto alla retrodatazione della decorrenza economica del rapporto – non sussiste).
(Valutazione – voto di condotta – utilizzo di tutti i punteggi espressi dalla scala numerica – necessità).
(Insegnamento della religione cattolica – riconoscimento del servizio nelle graduatorie ad esaurimento – non spetta).
(Inidoneità all’insegnamento – cessazione delle cause – istanza di riammissione in servizio come docente – diniego dell’amministrazione – valutazione discrezionale dell’opportunità della riammissione).
Il giudizio di non ammissione di uno studente alla classe superiore espresso dal Collegio dei Docenti, essendo espressione di discrezionalità tecnica, non è sindacabile dal giudice della legittimità se non sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e dell’errore sui presupposti ictu oculi rilevabile, risultando ininfluenti in sede di verifica di congruità del giudizio reso dall’organo collegiale eventuali errori materiali nei quali potrebbe essere incorso qualche docente, atteso che gli stessi, anche se effettivamente riscontrati, non potrebbero mai svolgere una funzione compensativa di carenze sul piano della capacità di apprendimento e dell’impegno, che solo gli insegnanti sono in grado di valutare.