Tar Lombardia – Sentenza n. 2330 del 04 ottobre 2011

Non ammissione alla classe successiva: ininfluente il livello della comunicazione scuola-famiglia e la mancata attivazione di corsi di recupero da parte della scuola.

 

I giudizi espressi dal Consiglio di Classe sono connotati da discrezionalità tecnica. Difatti, il livello di apprendimento e preparazione raggiunto dai singoli alunni costituisce espressione di una valutazione riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, il cui giudizio riflette specifiche competenze tecniche solo da esso possedute; pertanto al giudice della legittimità spetta solo di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente dall’organo stesso e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

La valutazione di legittimità del giudizio di non ammissione alla classe superiore deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell’anno scolastico, la presenza o meno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell’alunno, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola-famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico e la mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico dello studente.

Vai al documento