Tar Lombardia, Brescia – Sentenza n. 1232-2022 del 3.12.2022
Segnaliamo la recentissima pronuncia del TAR Lombardia, Sez. II, Brescia, n. 1232/2022, pubblicata il 3/12/2022, che ha annullato il diniego opposto dal dirigente scolastico alla scelta formulata dall’allievo di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, perché asseritamente tardiva rispetto ai termini organizzativi fissati dalla scuola.
Il TAR ha confermato il principio secondo cui il termine normativo per la scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (all’atto di iscrizione) non può essere inteso come decadenziale, diversamente opinando, infatti, risulterebbe eccessivamente sacrificato il diritto alla libertà di culto, il quale, in quanto diritto della personalità, subirebbe una irragionevole compressione se non fosse consentito al titolare dello stesso mutare le proprie scelte esistenziali sul punto.
Come noto, mentre l’offerta dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole – in esecuzioni di accordi, protocolli addizionali e intese con la Santa Sede – è per lo Stato Italiano un obbligo, la frequenza delle lezioni di religione cattolica è una facoltà per gli studenti, coinvolgendo diritti assoluti di libertà costituzionalmente tutelati – e lo stesso principio di laicità dello Stato in ogni sua implicazione. Diritti e libertà che il TAR Lombardia ha giudicato nella specie prevalenti rispetto alle esigenze di programmazione e gestione dell’offerta formativa.
Avv. Domenico Barboni
Avv. Anna Nardone
(del Foro di Milano)