Valutabilità del servizio prestato per l’insegnamento di “attività alternative alla religione cattolica”

Il servizio prestato, anche in via esclusiva, per l’insegnamento di “attività alternative alla religione cattolica” è pienamente valutabile per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento nella classe di concorso di provenienza.

 

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Pietropaolo, con un’innovativa sentenza depositata nei giorni scorsi, ha ritenuto pienamente valutabile al fine dell’ aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, e nella classe di concorso di provenienza, il servizio prestato a seguito di contratto di lavoro a tempo determinato per l’insegnamento obbligatorio di “attività alternative alla religione cattolica”.

La ricorrente, difesa dall’Avv. Nino Ruscitti del foro di Sulmona, inclusa nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso A019, pur di lavorare, aveva potuto stipulare esclusivamente contratti per l’insegnamento delle attività menzionate per ben due anni scolastici che, al momento dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento indetto dal D.M. n. 235/2014, non le erano stati affatto valutati dal MIUR in ragione non tanto di una previsione normativa contraria quanto piuttosto di un’espressa regolamentazione della materia.

Nella sentenza, infatti, è dato leggere “Neppure può ritenersi ostativo il dato formale della mancata previsione di una specifica regolamentazione in ordine alla valutazione dei servizio prestato, dovendosi valorizzare il dato della sostanziale omogeneità delle situazioni poste a raffronto (quella dell’insegnamento curriculare e quella delle attività alternative alla religione cattolica), le quale implicano, in ogni caso, un’attività di insegnamento che differisce solo per la tipologia di contenuto, ma non certo sotto il profilo qualitativo, trattandosi di attività pur sempre prestata da docente titolato e selezionato in virtù dell’abilitazione posseduta e della utile collocazione in graduatoria”.

La docente, dunque, che non aveva stipulato negli anni scolastici presi in considerazione altri contratti di docenza per insegnamento curriculare per la classe di concorso A019, vedrà integralmente valutato in quest’ultima classe di concorso il servizio prestato per le predette “attività alternative alla religione cattolica” obbligatorie per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica.

Avv. Nino Ruscitti