C.M. n. 100 – Prot. n. AOODGPER. 11273
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico
Roma, 29 dicembre 2010
Oggetto: D.M. n 99 del 28 dicembre 2010 – Cessazioni dal servizio – Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative.
Si ricorda preliminarmente che,  per il 2011, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera  c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per  il personale della scuola i requisiti necessari per l’accesso al  trattamento di pensione di anzianità sono 60 anni di età e 36 di  contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché maturati  entro il 31 dicembre.
Fermo restando il raggiungimento  della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere  posseduti a tale data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60  anni di età e 35 di contribuzione.
L’ulteriore anno necessario per  raggiungere la “quota 96” può essere anche ottenuto con frazioni diverse  di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi  di contribuzione).
Con la presente circolare si  forniscono le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. in  oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1°  settembre 2011.
A) Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.
Il predetto D.M. n. 99 fissa,  all’art. 1, il termine finale dell’11 febbraio 2011 per la  presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle  domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di  servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in  servizio. Il medesimo termine dell’11 febbraio 2011 vale anche per  coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale  prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte  le predette domande valgono, per gli effetti, dall’1/9/2011.
Sempre entro la medesima data  dell’11 febbraio 2011 gli interessati hanno la facoltà di revocare le  suddette istanze, cancellando, tramite POLIS, la domanda di cessazione  precedentemente inoltrata.
Il termine dell’11 febbraio 2011  deve essere osservato anche da coloro che chiedono la trasformazione del  rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del  trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal  decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.  Tale richiesta va formulata con unica istanza. Nella medesima istanza  gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal  servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero  accertate circostanze ostative alla concessione del part-time  (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero  nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
Presentazione delle istanze
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:
- Il personale docente, educativo ed ATA di ruolo utilizza, dal 12 gennaio all’11 febbraio 2011, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità;
- Il personale non di ruolo, ivi compresi gli incaricati di religione e tutto il personale in carico alle scuole della province di Trento e Bolzano ed a quelle di Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.
Dopo l’11 febbraio 2011, le  domande presentate tramite il sistema POLIS, laddove non revocate entro  la medesima data, sono definitivamente disponibili per i competenti  Uffici territoriali degli USR.
Il sistema POLIS va utilizzato,  per la comunicazione dei dati necessari, anche da parte di coloro per i  quali opera il recesso dell’Amministrazione dal contratto, ai sensi  dell’art. 72, commi 7 e 11, della legge 133/2008.
Gestione delle istanze
Si rende necessaria l’emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 bis, decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto ex novo dall’art. 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
Le cessazioni devono essere convalidate dal SIDI con l’apposita funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto; la convalida deve essere effettuata immediatamente dopo l’11 febbraio e, comunque, non oltre la fine dello stesso mese. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l’organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.
L’art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti; l’accertamento dell’esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali. A tal fine i responsabili dei suddetti Uffici dovranno comunicare agli interessati (nel caso non abbiano espressamente indicato nella domanda la volontà di cessare comunque) il mancato conseguimento del diritto alla pensione, nella maniera più celere e comunque non oltre il 31 marzo 2011.
Entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati devono comunicare alla scuola di titolarità o all’Ufficio scolastico territoriale, la volontà di permanere in servizio.
La segreteria scolastica o l’ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.
Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi INPDAP per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande e sarà alimentata anche dai dati (modalità di accredito e detrazioni fiscali) forniti dal sistema SPT del Ministero dell’Economia e delle Finanze. I prospetti saranno trasmessi per via telematica dal SIDI all’INPDAP.
Applicazione dell’art. 72 comma 7 della legge 133/2008
L’art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 ha equiparato i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni, previsti dal comma 5 del D. Lgs 297/94, a nuove assunzioni che, pertanto, dovranno essere ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti. Per effetto delle succitate disposizioni, i criteri di valutazione delle istanze di permanenza in servizio, dettati con la Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009, devono essere applicati in maniera puntuale e motivata.
Deve essere considerata, con particolare attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche nell’ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario.
Per quanto riguarda l’apprezzamento delle situazioni di esubero provinciale, deve farsi riferimento non solo agli organici di diritto dell’a.s. 2010-2011, ma anche alla prevedibile evoluzione dei medesimi per l’a.s. 2011.2012.
Accanto alla valutazione dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti, è opportuno privilegiare coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35.
Le istanze di trattenimento accolte devono essere comunicate a questa Direzione Generale, da ciascun Ufficio scolastico regionale, divise per classe di concorso, posto o profilo, non oltre l’ 8 aprile 2011, secondo un prospetto che verrà reso successivamente disponibile
La normativa sopra richiamata modifica l’art. 16, comma 1, del D.Lgs 503/92 recepito dall’art. 509 comma 5 del D.Lgs 297/94. Nulla è innovato rispetto ai commi 2 e 3 del medesimo articolo che disciplinano i trattenimenti in servizio per raggiungere il massimo o il minimo ai fini del trattamento di pensione.
Applicazione art. 72 comma 11 della legge 133/2008.
Rimangono validi i criteri stabiliti dalla Direttiva n. 94 sopra richiamata.
Si precisa che la risoluzione del  rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva,  può operare solo se tale anzianità sia stata pienamente raggiunta alla  data del 31 agosto 2011.
I periodi di riscatto,  eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei 40 anni  nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi  provvedimenti.
Per il personale in part-time il  compimento dei limite massimo di 40 anni va considerato tenendo presente  anche il raggiungimento della misura massima di pensione  corrispondente.
B) Cessazione Dirigenti Scolastici dall’1.9.2011
La cessazione dal servizio  dei dirigenti scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 15 luglio 2010  dell’area V della dirigenza e, in particolare, dall’art. 12, che fissa  al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni.
La previsione contrattuale di  specifici termini di preavviso, in caso di recesso, fa sì che ad essi  non sia più applicabile l’art. 59 comma 9 della legge 449/97, nella  parte in cui consente di maturare entro il 31 dicembre dell’anno di  cessazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento dal 1°  settembre.
Per i Dirigenti scolastici le istanze continuano ad essere presentate in forma cartacea.
Si ribadiscono alcune indicazioni in ordine alle altre specifiche cause di cessazione:
- compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall’Ufficio scolastico regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della succitata condizione, tranne i casi in cui sia stata valutata positivamente la domanda di trattenimento in servizio fino a 67 anni secondo i criteri contenuti nella direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009;
- recesso del dirigente: nel caso di specie è richiesto il preavviso. L’Ufficio territoriale competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l’eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso gli stessi hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente Circolare, che è diramata d’intesa con l’I.N.P.D.A.P – Direzione Centrale Previdenza.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta
Allegati: D.M. n. 99 del 28 dicembre 2010
Destinatari
Agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
LORO SEDI
Al Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di
TRENTO
Alla Sovrintendenza Scolastica della Provincia Autonoma di
BOLZANO
All’Intendenza Scolastica per la Scuola in Lingua Tedesca
BOLZANO
All’Intendenza Scolastica per le Scuole delle Località Ladine
BOLZANO
Alla Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Ass. Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA
