Aspetti giuridici dello sciopero degli studenti, dell’autogestione, cogestione, ed occupazione degli istituti scolastici

I recenti fatti di cronaca hanno riportato all’attenzione tematiche quali lo sciopero degli studenti, l’autogestione, la cogestione, e l’occupazione degli Istituti scolastici.

Si tratta di questioni che riguardano tipicamente gli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

In primis si specifica che gli studenti non hanno un diritto di sciopero, in quanto si tratta di un diritto riservato ai lavoratori; ciò si evince chiaramente e principalmente dal combinato disposto dell’art. 40 della Costituzione, e degli artt. 502-503 del c.p.. Gli studenti hanno esclusivamente il diritto di manifestare le proprie opinioni e rivendicazioni, nei limiti previsti per ogni cittadino dal sistema giuridico nazionale.

Parallelamente si specifica che la vigente normativa (in particolare quella scolastica) non prevede l’autogestione, ossia la gestione di attività scelte e gestite esclusivamente dagli studenti in sostituzioni dell’ordinaria attività didattica, ed in assenza dei docenti. E’ evidente che l’autogestione, se attuata attraverso condotte che escludono la possibilità per studenti non partecipanti e docenti di svolgere l’attività didattica ordinaria, può configurare il reato di cui all’art. 340 c.p., ossia il reato di Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

Invece la cogestione può essere legittima, se le attività didattiche svolte dagli studenti in forma più autonoma e meno eterodiretta dai docenti rispetto all’ordinaria attività didattica, sono preventivamente deliberate dai competenti organi collegiali, ed in particolare dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe.

Infine l’occupazione dell’Istituto scolastico non è mai legittima, ed evidenzia la possibilità di plurimi profili di responsabilità penale da parte degli studenti occupanti a seconda delle condotte tenute, tra cui:

  • 340 c.p.;
  • 633 c.p., ossia invasione di terreni o edifici;
  • 612 c.p., ossia minaccia;
  • 610 c.p., ossia violenza privata:
  • 635 c.p., ossia il reato di danneggiamento;

Per quanto sopra esposto, l’Istituto scolastico deve “farsi trovare pronto” per fronteggiare le descritte situazioni.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Patto educativo di corresponsabilità, il Regolamento di Istituto, e il Regolamento di disciplina devono pertanto prevedere le modalità delle attività di cogestione, e la valutazione e le misure da adottare in caso di autogestione ed occupazione, che presentano, come già detto, problematiche giuridiche importanti.

Di particolare rilievo è la gestione dell’occupazione degli Istituti scolastici, che può prefigurare quanto previsto agli artt. 633 e 340 c.p..

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha escluso che l’occupazione dell’Istituto scolastico da parte degli studenti prefiguri il reato di cui all’art. 633 c.p. A titolo di esempio, la sentenza n. 1044/2000 recita:

“Non è applicabile l’art. 633 alle occupazioni studentesche perché tale norma ha lo scopo di punire solo l’arbitraria invasione di edifici e non qualsiasi occupazione illegittima. …. L’edificio scolastico, inoltre, pur appartenendo allo Stato, non costituisce una realtà estranea agli studenti, che non sono dei semplici frequentatori, ma soggetti attivi della comunità scolastica e pertanto non si ritiene che sia configurato un loro limitato diritto di accesso all’edificio scolastico nelle sole ore in cui è prevista l’attività scolastica in senso stretto”.

Ovviamente occorre rilevare che si tratta di un’interpretazione della norma, quindi soggetta a possibili modifiche in futuri pronunciamenti.

Pochi dubbi rimangono invece in merito al fumus del reato di cui all’art. 340 c.p. se le modalità dell’occupazione impediscono (e non rendono solo difficoltosa) l’ordinaria attività didattica.

In merito è opportuno ricordare la nota n. 48762/2021 dell’USR-Lazio, molto importante anche per altre indicazioni, che recita:

Il problema principale che ne deriva è che le occupazioni violano il diritto costituzionale all’istruzione di quei numerosi studenti che non condividono il ricorso a tale strumento, indipendentemente dalla valutazione che facciano delle rivendicazioni, alcune delle quali riferite a problemi storici che siamo tutti impegnati a risolvere. Per questo motivo vi chiedo, ove vi troviate in questa situazione, di denunciare formalmente il reato di interruzione del pubblico servizio e di chiedere lo sgombero dell’edificio, avendo cura di identificare, nella denuncia, quanti possiate degli occupanti. Occorrerà anche che proseguiate il dialogo, con gli studenti e con le famiglie, per giungere a interrompere quanto prima la situazione di illegalità e per dare le risposte possibili alle richieste che vi saranno formulate. È importante che chi occupa capisca che violare il diritto dei loro compagni di scuola a frequentare le lezioni è un fatto grave, oltre che inutile vista la disponibilità di tutti al dialogo senza la necessità di azioni estreme ed illegali. Ribadite ai vostri studenti che dei temi di carattere più generale possono parlare anche con me – non mi son mai sottratto nelle rare occasioni in cui mi è stato chiesto – purché non stiano occupando. Molte delle occupazioni già terminate hanno lasciato danni all’interno delle scuole. Danni che non possono avere alcuna valenza politica e che esprimono solo vandalismo: arredi e dotazioni laboratoriali distrutti, infissi e impianti danneggiati, distributori automatici divelti e svuotati degli alimenti e delle monetine, controsoffitti infranti e fatti precipitare, furti a danno dei bar interni ecc. In due scuole le occupazioni hanno condotto a contagi per l’inosservanza delle misure di prevenzione. Si ha notizia di altri comportamenti preoccupanti quali assembramenti su tetti privi di parapetto o in altri luoghi pericolosi e ordinariamente inaccessibili, mentre vengono consumate bevande che potrebbero diminuire i livelli di attenzione. Ciò suscita ansia in chi ha a cuore il benessere dei propri studenti. Al termine dell’occupazione occorrerà che chiediate a chi è stato identificato di risarcire la spesa per la sanificazione della scuola assieme a ogni eventuale danno, non essendo giusto che se ne debba far carico la collettività, cioè persino quegli studenti che non hanno occupato e che sono stati già danneggiati, per la violenza di alcuni compagni o di esterni, perdendo giorni di lezione. Agli occupanti identificati occorrerà anche applicare le misure disciplinari previste dal regolamento interno di ciascuna scuola e dell’occupazione si terrà conto nel determinare il voto in condotta.”

A monte l’elevato probabilità di condotte a rilevanza penale nel corso di autogestioni o occupazioni di istituti scolastici, impone ai sensi dell’art. 331 c.p.p. la segnalazione a Autorità giudiziaria/o Prefettura/o Questura/o Comando dei Carabinieri; è inoltre consigliabile la segnalazione di quanto accade all’Ente proprietario dell’edificio scolastico, ossia nel caso di specie alla Provincia o alla Città metropolitana.

Infine sia la cogestione, che l’autogestione, e l’occupazione degli istituti scolastici pongono problematiche in merito alla sicurezza degli studenti e del personale; pertanto il documento di valutazione dei rischi e il piano di emergenza (d.lgs n. 81/2008 e smi; DM 10 3 1998) devono prevedere la gestione dei rischi e delle emergenze in tali situazioni.

Parallelamente deve sempre sussistere un piano di vigilanza a garanzia della sicurezza delle persone, e della tutela del patrimonio scolastico.

Ne consegue che in caso di occupazione anche notturna degli istituti scolastici la scuola non può esseresemplicemente chiusa”, impedendo interventi di emergenza e l’uscita dall’Istituto scolastico da parte degli studenti, che di fatto risulterebbero “imprigionati”; in merito a quest’ultimo punto sono evidenti i profili di responsabilità penale a carico dei dirigenti scolastici.

In tale situazione, al fine di garantire la sicurezza delle persone, e la tutela del patrimonio scolastico, non rimane che prevedere, in assenza del custode, la presenza di almeno due collaboratori scolastici (l’art. 18, comma 1, lett. b, del dlgs n. 81/2008 parla di lavoratori) che prestino servizio in orario notturno, garantiscano il servizio di emergenza, e possano aprire l’Istituto in caso di necessità o di decisione degli studenti di interrompere l’occupazione (comunicando alle famiglie l’eventuale uscita dall’Istituto scolastico  di studenti minorenni).

Si tratta dell’unica soluzione possibile per garantire nel contempo la sicurezza degli studenti e la tutela del patrimonio scolastico, che sarebbe messa a rischio nel caso di scuole aperte ma incustodite in orario notturno.

Tutte le scuole dovrebbero inserire accordi in tal senso nei contratti integrativi di Istituto; in caso ciò non fosse stato fatto si ritiene adeguata anche la semplice comunicazione alle RSU e alle O.S., considerati i rilevanti diritti ed interessi da proteggere con urgenza, tra cui quello a rilevanza costituzionale della salute; il personale eventualmente non disponibile potrà essere oggetto di ordine di servizio, giustificato sempre in riferimento all’urgenza e alla gravità della situazione.

In sintesi un Istituto scolastico “attrezzato” per la gestione di autogestioni, cogestioni, ed occupazione ha:

  • previsto la possibilità di cogestione nel PTOF, da declinare all’occorrenza in specifiche attività didattiche deliberate dagli Organi collegiali, convocati se necessario anche con urgenza;
  • ha indicato la tematica della cogestione nel Patto educativo di corresponsabilità;
  • ha previsto le modalità di gestione delle autogestioni o occupazioni nel Regolamento di Istituto, e nel Regolamento di disciplina;
  • ha previsto la problematica nel documento di valutazione dei rischi e nel piano di emergenza;
  • ha definito un sistema di vigilanza nel corso di autogestioni, cogestioni, ed occupazioni idoneo a tutelare la sicurezza delle persone, e la tutela del patrimonio scolastico;
  • ha previsto nel contratto integrativo di istituto la possibilità di lavoro notturno nel caso di occupazioni anche notturne dell’Istituto scolastico.

A monte, molto buon senso, dialogo con gli studenti, e l’opportunità di dedicare parte del programma di educazione civica anche agli aspetti oggetto di questo articolo.

Giovanni Paciariello, dirigente scolastico in quiescenza, e Presidente dell’Associazione papa Giovanni Paolo II che opera a tutela dei diritti degli studenti.