Tar Campania – Sentenza n. 3480 del 24-06-2009

(Il diritto all’assegnazione di un insegnante di sostegno “in deroga” non comporta automaticamente il diritto del disabile ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero monte ore di frequenza settimanale. – La integrazione scolastica dell’alunno disabile non può essere demandata esclusivamente all’insegnante di sostegno, ma deve avvenire con il concorso di tutte le figure professionali all’uopo deputate. – Alla equipe multidisciplinare spetta il compito, in sede di redazione del piano educativo individualizzato, di formulare le proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, e di dimensionare, quanto a contenuto ed aspetti temporali, l’intervento di sostegno ai specifici bisogni dell’alunno interessato. Tali accertamenti e le conseguenti valutazioni sono suscettibili di periodiche revisioni, proprio nell’ottica di monitorare nel tempo l’andamento degli interventi in concreto adottati.

Tar Sicilia – Sentenza n. 925 del 15-05-2009

(Il piano educativo individualizzato relativo a studente portatore di handicap, alla luce del quadro normativo di riferimento (D.P.R. 24.02.1994), non è suscettibile di disapplicazioni di sorta nè di applicazioni parziali. E’ pertanto illegittimo il provvedimento di riduzione delle ore di insegnamento di sostegno, in assenza di una preliminare modificazione del piano educativo che desse atto di oggettive ragioni inerenti ad un mutamento della condizione patologica tali da giustificare la decisione).