Tar Calabria – Sentenza n. 998 del 23-09-2009

Sono illegittimi i provvedimenti amministrativi che immotivatamente non attribuiscono al soggetto disabile il rapporto 1/1 docente di sostegno/alunno per l’a.s. 2008/2009. Invero il diritto allo studio, coniugato nel caso specifico con il diritto alla salute, si pone come un sicuro precetto per il legislatore il quale non può unilateralmente imporne limitazioni. D’altra parte l’art. 2, commi 413 e 414 della L. Fin. n. 244 del 2007 consente all’amministrazione la valutazione delle “effettive esigenze” in base alle quali, caso per caso, può essere stabilito anche il rapporto 1/1 in deroga a quello dalla norma previsto di 1/2, e non giustifica l’interpretazione e l’applicazione rigide che l’amministrazione scolastica opera.

Tar Campania – Sentenza n. 3480 del 24-06-2009

(Il diritto all’assegnazione di un insegnante di sostegno “in deroga” non comporta automaticamente il diritto del disabile ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero monte ore di frequenza settimanale. – La integrazione scolastica dell’alunno disabile non può essere demandata esclusivamente all’insegnante di sostegno, ma deve avvenire con il concorso di tutte le figure professionali all’uopo deputate. – Alla equipe multidisciplinare spetta il compito, in sede di redazione del piano educativo individualizzato, di formulare le proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, e di dimensionare, quanto a contenuto ed aspetti temporali, l’intervento di sostegno ai specifici bisogni dell’alunno interessato. Tali accertamenti e le conseguenti valutazioni sono suscettibili di periodiche revisioni, proprio nell’ottica di monitorare nel tempo l’andamento degli interventi in concreto adottati.

Tar Sicilia – Sentenza n. 925 del 15-05-2009

(Il piano educativo individualizzato relativo a studente portatore di handicap, alla luce del quadro normativo di riferimento (D.P.R. 24.02.1994), non è suscettibile di disapplicazioni di sorta nè di applicazioni parziali. E’ pertanto illegittimo il provvedimento di riduzione delle ore di insegnamento di sostegno, in assenza di una preliminare modificazione del piano educativo che desse atto di oggettive ragioni inerenti ad un mutamento della condizione patologica tali da giustificare la decisione).