Accoglimento giudiziario personale ATA – reinserimento personale ATA terza fascia

Depennamento del ricorrente dalla III fascia delle vigenti graduatorie d’istituto, per tutti i profili e risoluzione del contratto, in quanto sprovvisto della pergamena attestante il possesso della qualifica professionale.

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ripristina, per l’interessato, l’inserimento in graduatoria, il punteggio e le spettanze economiche.

Allorché i titoli d’accesso, alle graduatorie di terza fascia ATA, siano stati maturati presso un’istituzione scolastica paritaria – successivamente dismessa – e non vengano consegnati alla scuola statale custode, non si potrà punire l’incolpevole lavoratore….

La parte ricorrente, precario A.T.A., aveva conseguito una qualifica professionale, per le graduatorie di terza fascia, presso un’istituzione paritaria, in virtù della quale stipulava un contratto a termine, come collaboratore scolastico, con scadenza 30.06.2019, per n. 36 ore settimanali, presso un educandato statale Milanese.

Senonché, l’istituzione Milanese, raggiunta da una Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, disponeva il depennamento del ricorrente, con effetto immediato, dalla III fascia delle vigenti graduatorie di istituto, profili professionali di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT), Cuoco (CO) e Collaboratore Scolastico (CS) e la risoluzione del contratto, con l’ulteriore conseguenza che il servizio, intanto prestato, non era ritenuto valido ai fini giuridici.

Contenuto della Nota, dalla quale è scaturito il depennamento/licenziamento:

L’Istituto paritario di conseguimento del titolo, che aveva consentito al ricorrente di accedere alla terza fascia ATA, avendo perso la parità scolastica, avrebbe dovuto trasmettere tutta la documentazione (relativa al conseguimento del titolo) ad altra istituzione scolastica statale.

Tuttavia, nonostante i numerosi solleciti dell’ Ufficio Scolastico Regionale della Campania, la gestione del cessato Istituto paritario non ottemperava all’adempimento.

L’istituzione scolastica Milanese, in sede di convalida, essendo impossibilitata ad accertare il possesso della qualifica professionale dell’aspirante collaboratore scolastico, disponeva il depennamento dalla graduatoria di terza fascia del personale ATA.

L’istante, ritenendo di aver subito un danno ingiusto da perdita di chance occupazionale e avanzamento professionale, si è rivolto al Magistrato del lavoro, affidando il mandato ai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, argomentando, principalmente, nei seguenti termini:

  1. La situazione in cui è venuto incolpevolmente a versare, il ricorrente, non rientra tra le tassative ipotesi d’esclusione dei candidati dalle graduatorie che, per l’effetto particolarmente grave del depennamento, non possono essere oggetto di interpretazione estensiva;
  2. In sede di presentazione della domanda d’inserimento, il ricorrente non si è reso responsabile di alcuna dichiarazione falsa o mendace, avendo correttamente riportato i dati contenuti nel certificato di qualifica professionale, conseguita presso l’Istituto Paritario;
  3. Il contenuto della dichiarazione resa è conforme agli atti formalmente adottati, peraltro mai annullati o revocati;
  4. La condotta ministeriale ha determinato, nei confronti del ricorrente, un grave danno, non solo derivante dalla perdita del posto di lavoro, ma anche dalla perdita di chance di stipulare altri contratti, dato il depennamento dalla graduatoria di istituto per tutti i profili.

Investito della questione, il Giudice di Milano dott.ssa Eleonora Palmisani, con recentissima sentenza del 03/06/2020, ha così stabilito:

P.Q.M. Accerta il diritto del ricorrente ad essere inserito nella III fascia della graduatoria di istituto, valida per il triennio 2018-2021, nei profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, con il riconoscimento dei punteggi spettanti….”;

Accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento giuridico, ad ogni effetto di legge, del servizio espletato dal… al… quale Collaboratore Scolastico presso l’Educandato Statale….. di Milano;

Dichiara l’illegittimità della risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, comunicata in data….;

Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, alla corresponsione delle spettanze, maturate e non corrisposte, dalla data della risoluzione del contratto a quella di scadenza, al tallone mensile di euro 1.402,16 lordi oltre interessi legali.

Studio Legale Esposito & Santonicola