La magistratura del lavoro riconosce il diritto, per l’insegnante ricorrente, a rientrare in Campania, con assegnazione di una delle sedi indicate nell’ordine di preferenza della domanda di mobilità.
Il Giudice del lavoro di Modena, dott.ssa Eleonora Ramacciotti, con recentissima sentenza datata 20/05/2020, ha accolto un ricorso finalizzato ad accertare l’illegittimità/nullità/inefficacia dei bollettini, relativi ai trasferimenti della “fase C mobilità” (A.S. 2016/17), nella provincia di Napoli, laddove non includevano la docente interessata, illegittimamente assegnata in provincia di Modena.
La notizia, particolarmente significativa per l’insegnante, che più volte aveva tentato, vanamente, di rientrare presso la sede lavorativa vicina agli affetti familiari, irrompe a ridosso degli esiti dell’ultima procedura di mobilità 2020.
Parliamo di una controversia riferita all’assegnazione della titolarità scolastica, per il docente di ruolo, sulla base del piano straordinario di mobilità territoriale, disciplinato dall’art. 1, comma 108 della legge 13/07/2015 n. 107.
In particolare:
-Per l’anno scolastico 2016/2017, veniva avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale -su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia e su tutti gli (ex) ambiti territoriali, a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione della sede di titolarità -al quale la ricorrente aveva partecipato, esprimendo le relative preferenze territoriali, con un preciso ordine;
–L’istante si doleva dell’irragionevolezza del criterio adottato, in sede ministeriale, per la gestione delle varie operazioni che avevano contraddistinto la procedura di mobilità, specialmente là dove si provvedeva all’assegnazione, negli (ex) ambiti territoriali, prescelti per primi dalla ricorrente, dei docenti titolari di un punteggio sensibilmente inferiore rispetto a quello riconosciuto alla ricorrente stessa.
A seguito delle specifiche rimostranze, corroborate da pertinente produzione documentale, il Giudicante si è espresso nei seguenti termini (si riporta un estratto della pronuncia giudiziaria):
“Non vi sono margini di dubbio sul fatto che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione dell’onere probatorio, gravi sull’Amministrazione convenuta (il Ministero dell’Istruzione) la dimostrazione di aver esattamente adempiuto alle prescrizioni di legge, nonché agli obblighi, di fonte contrattuale, dalla stessa assunti rispetto alla gestione della procedura di mobilità. Circostanza, per vero, non verificatasi, in quanto parte resistente si è limitata a generiche considerazioni di carattere generale, senza prendere specifica posizione avverso le puntuali doglianze della ricorrente e la concreta posizione in discussione.”
La causa, patrocinata dai legali stabiesi Aldo Esposito e Ciro Santonicola, è stata, tra l’altro, impostata sulla lamentata impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso un poco trasparente algoritmo ministeriale, siano stati assegnati i posti disponibili, a seguito della presentazione delle domande di trasferimento.
Non è un caso che si siano verificate situazioni paradossali, per cui docenti, con svariati anni di servizio, si sono visti assegnare ad ambiti territoriali mai richiesti (e situati a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza), mentre altri colleghi, con minori titoli e anzianità di servizio, hanno ottenuto proprio le sedi dagli stessi domandate.
In definitiva, il ricorso ha trovato accoglimento nei seguenti termini: P.Q.M. Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro … condanna, ex art. 63 co. 2 D. Lgs. 165/2001, parte resistente, in persona del Ministro pro tempore, ad assegnare parte ricorrente nell’ambito territoriale Campania 0022 e, in subordine, negli altri ambiti territoriali, indicati nell’ordine di preferenza della domanda di mobilità.
Studio legale Esposito & Santonicola