Ai precari della scuola spetta la progressione stipendiale come al personale di ruolo

Riconosciute le differenze retributive maturate

Il Tribunale di Sulmona ha pubblicato in questi giorni un’importante sentenza in favore di una collaboratrice scolastica marsicana immessa in ruolo dopo un lungo precariato di circa vent’anni. Gli avvocati Sslvatore Braghini e Renzo Lancia hanno presentato ricorso sostenendo che alla lavoratrice dovessero essere corrisposte le differenze retributive per il servizio antecedente all’immissione in ruolo. Ma non si erano limitati a ciò.  I legali hanno, altresì, chiesto che l’inquadramento della classe stipendiale dopo la stipula del contratto a tempo indeterminato non doveva subire la decurtazione prevista dal Testo Unico della scuola (art. 485 D.Lgs. 297/94), dovendo essere riconosciuto alla dipendente, invece, l’intero servizio prestato, senza applicare la c.d. “temporizzazione”, meccanismo che penalizza il personale scolastico immesso in ruolo dopo un congruo numero di contratti a termine (in quanto valorizza i fini giuridici solo una parte  del servizio preruolo, bloccando per 18 anni la restante parte). La decisione, firmata dal Giudice del lavoro, dr.ssa Alessandra  De Marco, conferma l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2018 (sentenza “Motter”) e della Corte di Cassazione del novembre 2019, allineate nel ritenere illegittima ogni forma di discriminazione tra servizio reso dal personale ATA precario e quello di ruolo.

La ricostruzione di carriera è uno snodo cruciale per docenti e personale ATA, ed ancora oggi, purtroppo, costringe i lavoratori a proporre ricorso giudiziale per far valere i propri diritti ed ottenere quanto, in termini economici e giuridici, sia dovuto.

La sentenza del Tribunale di Sulmona ha il pregio di sanare sia il maturato durante il periodo di preruolo, riconoscendo il diritto alla progressione economica, sia a correggere la ricostruzione di carriera che lascia fuori dal computo un terzo degli anni  dopo il quarto di anzianità di servizio antecedente al superamento dell’anno di prova. Il Giudice del lavoro, infatti, ha prima dichiarato il diritto della ricorrente “al riconoscimento delle progressioni stipendiali collegate all’anzianità corrispondente ai servizi pre-ruolo effettivamente prestati a decorrere dal primo contratto di lavoro a tempo determinato sino  alla data dell’immissione in ruolo e, per l’effetto, condanna Ministero dell’Istruzione a corrispondere le differenze retributive maturate per effetto delle predette progressioni stipendiali secondo le previsioni economiche previste dal CCNL vigente nel corso di ciascun rapporto a tempo determinato, in proporzione ai servizi prestati ed alla effettiva durata degli stessi, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze successive alla maturazione della progressione, fino al soddisfo. Con la medesima sentenza, il Giudice ha, quindi, dichiarato “il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta, al momento della ricostruzione della carriera, l’intera anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo, senza applicazione della temporizzazione, con l’inserimento della medesima nella corrispondente classe stipendiale e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione a corrispondere, in favore della ricorrente, le differenze retributive maturate a partire dall’immissione in ruolo attribuendole la classe stipendiale di effettivo ed attuale godimento, all’esito del computo per intero degli anni di servizio prestati, fino alla maturazione della successiva fascia”.

L’avvocato Braghini sottolinea l’importanza della decisione del Tribunale di Sulmona, affermando che “con un unico ricorso, in questo caso, si è posto rimedio alle storture di un sistema normativo che svilisce il servizio svolto dai lavoratori precari, penalizzando gli anni di precariato anche dopo l’immissione in ruolo, nonostante l’assenza di ragioni oggettive che differenziano la qualità della prestazione lavorativa“.

Avezzano, 28 luglio 2021                             Avv Salvatore Braghini