Ammissione alla classe successiva – Richiesta di non ammissione dei genitori – Situazione di disagio e di difficoltà dello studente – Mancata considerazione – Eccesso di potere – Illegittimità

T.R.G.A. – Trento, sentenza 3 ottobre 2023, n. 146 – Pres. F. Rocco, Est. C. Polidori

Giustizia amministrativa – Commissioni di esame e collegi docenti – Valutazioni e giudizi – Discrezionalità tecnica – Sindacato del G.A. – Limiti

Le valutazioni espresse dalle commissioni d’esame e dai collegi dei docenti degli istituti scolastici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica che non può formare oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo se non nei casi in cui siano ravvisabili vizi macroscopici nell’iter decisionale che ha condotto all’adozione del provvedimento finale.

Istruzione – Scuola – Non ammissione alla classe successiva – Finalità – Scopo dell’istruzione pubblica – Formazione ottimale degli studenti

Con riferimento al percorso scolastico degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, la non ammissione alla classe successiva non si configura come un giudizio in assoluto negativo, bensì come il riconoscimento della necessità che lo studente rafforzi le proprie conoscenze di base, così da poter affrontare, senza sofferenza e con maggiori possibilità di piena maturazione culturale, l’ulteriore corso degli studi e ciò in quanto l’interesse degli allievi e dei genitori non si identifica nel perseguimento in ogni caso della cosiddetta promozione, bensì nel corretto esercizio della potestà pubblica, finalizzata alla formazione ottimale degli studenti.

Istruzione – Scuola – Ammissione alla classe successiva – Richiesta di non ammissione dei genitori – Situazione di disagio e di difficoltà dello studente – Mancata considerazione – Eccesso di potere – Illegittimità

E’ illegittimo il provvedimento di ammissione di uno studente alla seconda classe della scuola primaria che non abbia tenuto in considerazione la richiesta, presentata dai genitori, di non ammettere lo studente alla classe successiva, al fine di salvaguardare l’interesse dell’alunno, che versava in una situazione eccezionale di disagio e di difficoltà in ambito scolastico, causata da ragioni di salute [TAR Friuli Venezia Giulia, 12 dicembre 2022, n. 486; TRGA Trentino Alto-Adige, Bolzano, 27 giugno 2019, n. 154]; più precisamente, il provvedimento è viziato da eccesso di potere, sia sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, in ragione dell’omessa considerazione delle ragioni rappresentate dai genitori a fondamento della richiesta di non promuovere , sia sotto il profilo del travisamento dei fatti, perché dalla documentazione sanitaria versata in atti – proveniente anche da strutture pubbliche –- emerge la fondatezza delle ragioni poste a fondamento della richiesta dei genitori.

Ufficio per il Processo del TRGA di Trento (red.dr. Sara Buratti)