Camera dei Deputati – Parere del 20 giugno 2012

La prassi italiana di “utilizzare” in successione il contratto a termine nella scuola non è conforme alla direttiva europea 1999/70/CE

 

Fonte: LavoroPrevidenza.com

 

Lo stesso giorno in cui la Cassazione Sezione Lavoro “legittima” il reiterato utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato nel settore scolastico, la XIV Commissione Parlamentare della Camera dei Deputati prende atto, in un parere motivato – che di seguito si riporta – che “in materia di contratti a tempo determinato, la Commissione europea ha aperto due procedure di infrazione (proc. n. 2010/2045 e proc. 2010/2124), per la non corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE relativa all´accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

In particolare, nell´ambito della procedura d´infrazione 2010/2124, la Commissione europea ritiene che la prassi italiana di impiegare personale ausiliario tecnico amministrativo nella scuola pubblica per mezzo di una successione di contratti a tempo determinato, senza misure atte a prevenirne l´abuso, non ottempera gli obblighi della clausola 5 dell´Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (…) e che, secondo informazioni raccolte dalla Rappresentanza permanente dell´Italia presso l´UE, i servizi della Commissione europea si appresterebbero a proporre l´adozione di una lettera di messa in mora complementare, poiché si riterrebbe che la successione di contratti a tempo determinato non sia più circoscritta al solo personale ausiliario tecnico-amministrativo, bensì ai diversi ruoli del personale della scuola.

Pertanto mentre il Governo prende atto di queste procedure d´infrazione e mentre la Commissione Europea “rimprovera” all´Italia di abusare a dismisura nel settotre scuola del contratto a termine, il massimo organo giurisdizionale (Cassazione) stigmatizza affermando che nel settore scuola è corretta la successione incontrollata del contratto a termine con lo stesso docente o bidello o amministrativo!!

Avv. Marco Dibitonto

 

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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 giugno 2012
669.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell´Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (C. 5256 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell´Unione europea),

esaminato il testo del disegno di legge recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (C. 5256 Governo, approvato dal Senato);

considerato che sussistono elementi di connessione tra la materia oggetto del provvedimento in esame e numerose procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell´Italia;

preso atto che, in materia di contratti a tempo determinato, la Commissione europea ha aperto due procedure di infrazione (proc. n. 2010/2045 e proc. 2010/2124), per la non corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE relativa all´accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, nell´ambito della procedura d´infrazione 2010/2124, la Commissione europea ritiene che la prassi italiana di impiegare personale ausiliario tecnico amministrativo nella scuola pubblica per mezzo di una successione di contratti a tempo determinato, senza misure atte a prevenirne l´abuso, non ottempera gli obblighi della clausola 5 dell´Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;

tenuto conto che, secondo informazioni raccolte dalla Rappresentanza permanente dell´Italia presso l´UE, i servizi della Commissione europea si appresterebbero a proporre l´adozione di una lettera di messa in mora complementare, poiché si riterrebbe che la successione di contratti a tempo determinato non sia più circoscritta al solo personale ausiliario tecnico-amministrativo, bensì ai diversi ruoli del personale della scuola;

visto che – nell´ambito di una razionalizzazione delle tipologie contrattuali esistenti – il provvedimento in esame configura il contratto a tempo indeterminato quale contratto prevalente, disincentivando il ricorso ai contratti a tempo determinato;

visto che l´articolo 1, commi da 9 a 3, che interviene sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (cosiddetto contratto a termine) e del contratto di somministrazione, modificando in più parti la normativa di cui al decreto legislativo 2001 n. 368, attuativo alla direttiva 1999/70/CE, potrebbe consentire di rispondere alle contestazioni mosse dalla Commissione europea;

preso atto che in materia di licenziamenti collettivi, la Commissione ha aperto la procedura di infrazione n. 2007/4652, con l´invio di una lettera di messa in mora nei confronti dell´Italia per la non corretta attuazione della direttiva 98/59/CE del 20 luglio 1998, in quanto l´Italia con la legge n. 223 del 1991, avrebbe esteso, ben oltre le previsioni della direttiva, l´ambito dei lavoratori esclusi dall´applicazione delle garanzie procedurali previste dalla direttiva 98/59/CE, escludendo la categoria dei dirigenti, che sarebbero conteggiati nel calcolo della forza lavoro dello stabilimento, ai fini dell´applicazione della procedura di licenziamento collettivo, ma non sarebbero considerati nel computo del numero dei lavoratori interessati dal licenziamento;

tenuto conto che, a tale proposito, il Governo italiano è in attesa del riscontro dai servizi della Commissione europea alla nota inoltrata in data 21 dicembre 2011, in cui viene illustrato il sistema complessivo di tutela previsto dall´ordinamento italiano per i dirigenti in caso i licenziamento;

preso atto che, in materia di diritto al lavoro dei disabili, la Commissione europea ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia per il non corretto recepimento della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro (causa C-312/11);

considerato che risultano tuttora aperte due procedure d´infrazione per mancato recepimento di direttive: la prima per mancato recepimento, entro il termine previsto del 20 luglio 2011, della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (lettera di messa in mora, procedura d´infrazione n. 2011/1073); la seconda per mancato recepimento, entro il termine previsto del 6 giugno 2011, della direttiva 2009/38/CE relativa all´istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie (parere motivato, procedura d´infrazione 2011/0842);

sottolineato che le Commissioni della Camera e del Senato hanno reso i rispettivi pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo del Governo atto n. 466, relativo alla direttiva 2009/52/CE e atto n. 465, relativo alla direttiva 2009/38/CE, finalizzati a dare attuazione alle due direttive scadute;

ribadito che le finalità del provvedimento in esame non sono direttamente orientate alla soluzione delle richiamate procedure;

sottolineata, tuttavia, l´esigenza di intervenire quanto prima nelle materie oggetto di procedure di infrazione, con particolare riferimento al giudizio pendente nei confronti dell´Italia in materia di diritto al lavoro dei disabili, in relazione al quale la Commissione europea contesta che le disposizioni della legge n. 68 del 1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» indicano obiettivi per i quali si renderebbe necessaria l´adozione di misure di implementazione, e che, comunque, la norma nazionale non si estende alla totalità delle persone disabili, non è azionabili nei confronti di tutti i datori di lavoro e non riguarda tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l´opportunità di segnalare al Governo l´esigenza di procedere alla pronta emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2009/52/CE e 2009/38/CE, su cui le Commissioni parlamentari hanno già reso i pareri, per consentire il rapido superamento delle procedure di infrazione n. 2011/1073 e n. 2011/0842.