Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana – Sentenza n. 477 del 25-05-2009

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana – Sentenza n. 477/2009.

Concorso Dirigenti scolastici regione Sicilia – correzione degli elaborati – violazione del principio del collegio perfetto – sussiste.


La correzione degli elaborati con una Commissione incompleta – in quanto nell’una o nell’altra era assente il Presidente, in violazione del combinato disposto dell’art. 8 del bando di concorso, dell’art. 2 comma 7° del D.P.C.M. 30/05/2001, n. 341 – appare in contrasto con il principio fondamentale dell’ordinamento giuridico in tema di natura di collegio perfetto delle Commissioni giudicatrici dei concorsi.
Per collegio perfetto occorre almeno un numero dispari di componenti e comunque non inferiori a tre e tale composizione deve rimanere costante e inalterata durante tutta la procedura di correzione degli elaborati, in quanto ogni commissario deve essere in grado in ogni momento di fornire il proprio avviso e di percepire e valutare quello degli altri.

 

N. 477/09 Reg.Dec. N. 1342 Reg. Ric. ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente

 

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 1342/2007, proposto da xxx
rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina Giunta e Francesco Tinaglia ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Nunzio Morello n. 20, presso lo studio della prima;
c o n t r o
il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, l’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione e la COMMISSIONE GIUDICATRICE del concorso per Dirigenti Scolastici per la Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;
e nei confronti di
xxx e xxx, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo (sez. II) – n. 1830/2007, del 20 luglio 2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le amministrazioni appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 5 novembre 2008 il Consigliere Antonino Corsaro, e uditi, altresì, l’avv. C. Giunta per l’appellante e l’avv. dello Stato Pignatone per le amministrazioni appellate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

Con ricorso n. 1559/2006, la ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione, della valutazione operata dalla commissione giudicatrice sulle prove sostenute del corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, con svolgimento della procedura concorsuale a livello regionale, indetta con Decreto dirigenziale del 22/11/2004, nonchè di tutti gli atti del concorso ed in particolare del verbale della Commissione giudicatrice del 15.2.2006 e del provvedimento di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice del 15.2.2006 e del provvedimento di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice per la sua integrazione a seguito dello sdoppiamento in 2 sottocommissioni.

Venivano dedotti i seguenti motivi:
Violazione dell’art. 12 comma 1° del D.P.R. 9/5/1994 n. 487 e successive modificazioni.
La Commissione giudicatrice non avrebbe stabilito le modalità di valutazione delle prove ai fini dell’attribuzione del punteggio.
Violazione del combinato disposto dell’art. 8 del bando di concorso, dell’art. 2, comma 7°, del D.P.C.M. 30/5/2001, n. 341, in relazione al principio fondamentale dell’ordinamento giuridico in tema di natura di collegio perfetto delle Commissioni giudicatrici dei concorsi.
Le due sottocommissioni, presiedute da un unico Presidente, avrebbero proceduto contemporaneamente alle operazioni di valutazione degli elaborati sicchè il Presidente non poteva materialmente partecipare alle operazioni di entrambe in maniera attiva con la conseguenza che le due sottocommissioni avrebbero operato con la partecipazione di soli due componenti per ciascuna.
Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
Agli elaborati scritti della ricorrente era stato attribuito il punteggio di 19/30 alla 1^ prova e 16/30 alla seconda, senza alcun giudizio motivazionale del voto numerico e senza l’apposizione di segni grafici che potessero consentire di individuare quali parti o aspetti dell’elaborato possano avere indotto la Commissione ad attribuire voti inferiori alla sufficienza.
Eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei principi di logica e di giustizia nella conduzione delle operazioni di valutazione.
Alla valutazione degli elaborati la Commissione avrebbe dedicato un tempo di circa 6 minuti per elaborato, insufficiente ad una corretta e adeguata valutazione degli stessi.

Con ordinanza n. 1039 dell’11/9/2006, veniva accolta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento di valutazione impugnato, limitatamente all’obbligo della Commissione giudicatrice (diversa sottocommissione, in regolare composizione) di ridefinire il procedimento valutativo degli elaborati della ricorrente.

La ricorrente, avuta conoscenza dell’esito negativo del predetto esame, presentava ricorso per motivi aggiunti notificato il 19 dicembre 2006 e chiedeva l’annullamento di tutte le prove concorsuali relative al corso concorso per Dirigenti Scolastici di cui al DDG del MIUR 22.11.2006, e conseguentemente del concorso stesso; della nuova valutazione degli elaborati della ricorrente operata dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 24 ottobre 2006, comunicata con nota prot. n. 22028/1 del 26.10.2006 dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, di ogni e qualsiasi altro provvedimento connesso, precedente e/o consequenziale.

Venivano dedotti i seguenti motivi:
Violazione dei principi generali che presiedono allo svolgimento dei pubblici concorsi. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, per sviamento e per palese ingiustizia.
Dai verbali e dagli elaborati trasmessi dalla Commissione risultavano le seguenti irregolarità:
il tempo medio di correzione di ogni singolo elaborato si aggirava sempre intorno ai 2 minuti e 30 secondi, insufficiente per la correzione di compiti composti da 8 o 10 facciate;
le due Commissioni avevano proceduto alla correzione di moltissimi elaborati con una Commissione incompleta in quanto nell’una o nell’altra era assente il Presidente;
la valutazione degli elaborati avveniva senza seguire puntualmente l’ordine di numerazione degli appositi elenchi;
non sarebbe dato comprendere dove e come venissero custodite le buste numerate ed aperte, i cui elaborati venivano esaminati in sedute successive;
gli elaborati contrassegnati con i n. 1003, sono stati valutati positivamente, nonostante fossero costellati di errori grammaticali e di sintassi.

Violazione del giudicato. Eccesso di potere per sviamento ed imparzialità.
La Commissione che aveva riesaminato gli elaborati scritti della ricorrente era presieduta dal medesimo Presidente che aveva in precedenza presieduto ambedue le sottocommissioni. Ciò avrebbe determinato l’impossibilità di una valutazione serena ed obiettiva a causa del pregiudizio operato precedentemente, e principalmente tale presenza non aveva comportato l’integrale mutamento dell’Organo valutante.

Con ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2007 confermata dal C.G.A. con ordinanza n. 81 del 2 febbraio 2007 veniva rigettata la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti.

Si costituiva in giudizio per l’Amministrazione intimata l’Avvocatura dello Stato con memoria sostenendo la legittimità degli atti impugnati e chiedeva il rigetto del ricorso, col favore delle spese.
Non si costituivano i controinteressati intimati con il ricorso per motivi aggiunti.

Con sentenza n. 1830/2007 il TAR dichiarava il ricorso principale inammissibile, in quanto non era stato notificato ad alcuno dei soggetti inseriti nell’elenco dei candidati ammessi. Il Collegio rilevava come la ricorrente comunque non aveva più interesse alla definizione del ricorso principale che era divenuto improcedibile, per essere stati gli atti con lo stesso impugnati, superati dal nuovo provvedimento valutativo in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 1039 del 2006 che aveva imposto di ridefinire il provvedimento con giudizio esplicitamente motivato. Per completezza di esame, riteneva, tuttavia il Collegio di procedere alla trattazione di tutte le censure dedotte con i predetti motivi aggiunti.

Passando al merito, quanto ai tempi di correzione, gli stessi non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità.

Circa la censura relativa alla composizione della Commissione, doveva parimenti osservarsi che la sottocommissione nella predetta seduta del 24 ottobre 2006 era correttamente composta dal Presidente e da due componenti. L’addotta circostanza che la commissione esaminatrice avrebbe asseritamente proceduto alla correzione degli elaborati senza seguire puntualmente la numerazione progressiva degli appositi elenchi non avrebbe inficiato le relative operazioni, in quanto l’osservanza di tale formalità non sarebbe stata prevista tra gli adempimenti posti a carico della commissione.

Circa la censura del secondo motivo aggiunto con cui si deduceva violazione del giudicato ed eccesso di potere per sviamento ed imparzialità, la stessa doveva essere disattesa, in quanto la Commissione che aveva riesaminato gli elaborati scritti della ricorrente era stata presieduta dal medesimo Presidente che aveva in precedenza presieduto ambedue le sottocommissioni.

Appella la parte soccombente, riproponendo i motivi di primo grado ed insistendo nel ricorso per motivi aggiunti deducendo che la Commissione che aveva riesaminato gli elaborati scritti della ricorrente era presieduta dal medesimo Presidente che aveva in precedenza presieduto ambedue le sottocommissioni. Ciò aveva determinato l’impossibilità di una valutazione serena ed obiettiva a causa del pregiudizio operato precedentemente, e principalmente tale presenza non aveva comportato l’integrale mutamento dell’Organo valutante, come aveva disposto il Tribunale e pertanto non era stato ottemperato a quanto disposto con l’ordinanza cautelare.

Alla udienza del 5 novembre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

D I R I T T O

 

Il TAR aveva dichiarato il ricorso principale inammissibile, in quanto non era stato notificato ad alcuno dei soggetti inseriti nell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, che, in quanto tali, erano da considerarsi controinteressati in senso tecnico rispetto al ricorso.

Al riguardo la censura proposta in appello è fondata. Infatti la nozione di controinteressato in senso tecnico, ai sensi dell’art. 21, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, esige la simultanea presenza di due elementi parimenti essenziali: quello formale, scaturente dalla esplicita contemplazione del soggetto nel provvedimento impugnato, ovvero della sua immediata individuabilità, e quello sostanziale, discendente dal riconoscimento di un interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di coloro che, coinvolti da un provvedimento amministrativo, abbiano acquisito una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione.

Con particolare riferimento alle procedure concorsuali, è stato precisato che non sono configurabili, prima della nomina dei vincitori, controinteressati in senso tecnico con riguardo al ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura di concorso, attesa l’insussistenza della lesione di un interesse protetto e attuale, in capo agli altri concorrenti, derivante dall’eventuale accoglimento del ricorso stesso (C.d.S., 8089/2003; 1308 e 6049/2007).

Dalla ritenuta ammissibilità del ricorso principale discende l’obbligo di esaminare tutte le censure avanzate nel ricorso medesimo. In proposito neppure è condivisibile l’affermazione del TAR secondo cui essendosi effettuata una nuova valutazione delle prove della ricorrente l’interesse della medesima si sarebbe spostato su tale ultima valutazione rendendo improcedibile il ricorso originario. Al riguardo è sufficiente considerare che la nuova valutazione non è stata effettuata a seguito di annullamento in autotutela della precedente, bensì per effetto di una ordinanza propulsiva del TAR medesimo. Di conseguenza in questa sede di appello una volta emersa l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale viene automaticamente a cadere anche tutta l’attività posta in essere in sede meramente cautelare nel senso che il ricorrente conserva l’interesse all’esame ed alla decisione su tutte le censure di carattere generale e preliminare a quella (la terza) concernente il voto numerico accolta in sede cautelare dal TAR.

Ciò premesso vanno esaminati i primi due motivi del ricorso principale di primo grado.

Il Collegio ritiene fondato il II motivo riproposto anche come motivo aggiunto del ricorso di primo grado. In punto di fatto non è contestato che le due Commissioni avevano proceduto alla correzione di moltissimi elaborati con una Commissione incompleta in quanto nell’una o nell’altra era assente il Presidente, in violazione del combinato disposto dell’art. 8 del bando di concorso, dell’art. 2 comma 7° del D.P.C.M. 30/05/2001, n. 341.

Tale comportamento appare in contrasto con il principio fondamentale dell’ordinamento giuridico in tema di natura di collegio perfetto delle Commissioni giudicatrici dei concorsi.

Per collegio perfetto occorre almeno un numero dispari di componenti e comunque non inferiori a tre e tale composizione deve rimanere costante e inalterata durante tutta la procedura di correzione degli elaborati, in quanto ogni commissario deve essere in grado in ogni momento di fornire il proprio avviso e di percepire e valutare quello degli altri.

Non è condivisibile l’affermazione del TAR che fosse infondata la anzidetta censura relativa alla composizione della Commissione e che la sottocommissione nella seduta del 24 ottobre 2006 fosse correttamente composta dal Presidente e da due componenti.

Al riguardo non è contestato che l’unico Presidente si spostasse ora dall’una ed ora dall’altra delle commissioni e, in tal modo, la composizione dei collegi sotto nessun profilo poteva ritenersi legittima.

Pertanto la circostanza che la commissione esaminatrice avrebbe proceduto alla correzione degli elaborati senza avere la legittima composizione, almeno relativamente alla situazione della ricorrente, non può non inficiare in radice le relative operazioni.

Per le suesposte argomentazioni ed assorbito ogni altro motivo od eccezione in quanto ininfluente ai fini della presente decisione, l’appello va accolto e vanno annullati gli atti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, salvi ovviamente gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione.

Segue la condanna alle spese che vengono liquidate in euro tremila.

 

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando accoglie l’appello.
Spese a carico per € 3000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 5 novembre 2008, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi, Ermanno de Francisco, Antonino Corsaro, estensore, Filippo Salvia, Componenti.

F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Antonino Corsaro, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario

Depositata in segreteria il 25 maggio 2009