Come si individua il foro competente e fino a quando può sollevarsi l’incompetenza nelle cause contro il M.I.

Due sentenze del Tribunale dell’Aquila e di Avezzano

Avv. Salvatore Braghini, foro di Avezzano – referente territoriale CISL Scuola

Nelle cause intraprese dal personale scolastico nei riguardi del Ministero dell’Istruzione, o comunque dell’istituzione scolastica, dopo quella della giurisdizione, il legale deve affrontare la questione del foro competente.

Questa è particolarmente problematica allorché il lavoratore, pur essendo titolare in una istituzione scolastica, presta servizio temporaneamente in altra scuola, ad esempio per essersi avvalso dell’utilizzazione ovvero dell’istituto dell’assegnazione provvisoria. Accade, altresì, che al momento della proposizione del ricorso non sussista un rapporto di lavoro con la scuola, che sia cessato ovvero che non sia mai esistito.

Vi è poi la difficoltà nell’individuare con certezza il momento processuale in cui la questione pregiudiziale della competenza territoriale non possa più essere utilmente sollevata.

Due recenti sentenze delle sezioni lavoro del Tribunale dell’Aquila e di Avezzano, affrontano questi due nodi.

  1. Come individuare il foro competente.

Il Giudice del Lavoro dell’Aquila, dr.ssa Anna Maria Tracanna, con la sentenza n. 2859 pubblicata il 20.11.2019, chiarisce che per individuare correttamente il foro competente occorre riferirsi all’ultima sede in cui il docente ha effettivamente prestato servizio, ciò in quanto, alle controversie promosse nei confronti dell Ministero dell’Istruzione, si applica il quinto comma dell’art 413, cod. proc.civ. (introdotto dall’art. 40 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.80), per cui “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto  o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

Così, il Giudice del capoluogo abruzzese: “Con l’art. 40 d.lgs. cit. il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto – per cui il concetto dì ufficio va assimilato a quello di sede di servizio – trattandosi di foro esclusivo che da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell’art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato e dall’altra preclude ogni riferimento a criteri di competenza territoriale collegati all’emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Alla luce di tali direttrici ermeneutiche, il Tribunale dell’Aquila richiama, altresì, l’art. 5 c.p.c, secondo cui la competenza di determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.

Con una serie di pronunce, la Corte di legittimità, aveva, invero, affermato che il Giudice competente dev’essere individuato in relazione al luogo in cui si trova l’azienda o la dipendenza dove il lavoratore presta servizio.

Invero, il modello normativo ricostruito pare sia stato definitivamente risolto dalla Suprema Corte, che, anche di recente, ha stabilito il  criterio di individuazione del foro competente nei casi di mobilità scolastica ed assegnazione provvisoria in altra sede.

La S.C., con l’ordinanza (ud. 24-10-2018) del 11.01.2019, n. 506, della Sez. VI  (Lavoro), ha, infatti, chiarito e ribadito che la competenza territoriale va determinata con  riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, secondo quanto previsto dall’art. 413 c.p.c., in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più  agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio, di talchè il Giudice  competente deve essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio (purchè dotato di un minimo di struttura sufficiente per la sua  operatività) e non invece in relazione al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (cfr. Cass. 29 febbraio 2012 n. 3111; Cass. 15 ottobre 2007 n. 21562).

Conseguentemente, la  disposizione di cui all’art. 413 c.p.c., comma 5, secondo la quale competente per territorio nelle  controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è il  Giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto “va interpretata nel senso che, in caso di  utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa  amministrazione, la competenza per territorio va senz’altro determinata con riguardo al  luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, tale accezione essendo l’unica compatibile con l’anzidetta ratio legis, che l’art. 413 c.p.c., comma 5, condivide con quella  che ispira la disciplina dei precedenti commi secondo e quarto (così, espressamente, Cass. 4  giugno 2004 n. 10691)”.

Nel caso in cui non vi sia stato un pregresso rapporto di lavoro con l’istituzione scolastica, il foro verrà individuato, in ragione della sede periferica del Ministero, ossia considerando l’ubicazione della scuola ovvero dell’Ufficio scolastico della provincia (Ambito Territoriale Provinciale) di cui si contesta l’atto ovvero la condotta.

  1. Fino a quando è possibile sollevare la questione pregiudiziale dell’incompetenza territoriale?

Circa la linea di demarcazione che preclude la possibilità di sollevare la questione della competenza territoriale, è intervenuta di recente la sezione lavoro del Tribunale di Avezzano, dr. Antonio Stanislao Fiduccia,  che, a tal riguardo, ha richiamato e applicato il criterio ermeneutico della più recente giurisprudenza di legittimità di cui al comma 1 dell’art. 428 cpc, apprezzando come tardiva, nel caso dedotto in giudizio, la richiesta del Ministero di dichiarare incompetente il foro adito dal ricorrente.

Il predetto articolo prevede che “Quando una causa relativa ai rapporti di cui all’articolo 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l’incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all’articolo 416 ovvero rilevata d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di cui all’articolo 420”.

Per il Giudice del lavoro di Avezzano la disposizione di cui all’art. 428, comma 1, c.p.c., secondo la quale l’incompetenza territoriale può essere rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 420 c.p.c., “va intesa, avuto riguardo alla disciplina riservata all’incompetenza dal nuovo art. 38 c.p.c. (come sostituito dall’art. 4,  legge n. 353/1990) – nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre la prima udienza in senso cronologico, ossia quella fissata con il decreto contemplato dall’art. 415 c.p.c., in  quanto il legislatore, con la richiamata novella, ha inteso accelerare al massimo i tempi di risoluzione  delle questioni di competenza (Cass., Sez. VI-Lav., 15.4.2019, n. 10516)” (sentenza n. 45 del 22 luglio 2020).