Comunicato sindacale SAB del 03-11-2011

SINDACATO AUTONOMO DI BASE

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Prot. 3/11sg -Comunicato Sindacale- 03/11/2011

Alla Stampa e TV -Loro Sedi-

Oggetto: Confermata dalla Corte di Cassazione la sentenza del Giudice di Pace di Montalto Uffugo che assolve la RSU del SAB dall’accusa di offesa dell’onore e del decoro del dirigente scolastico dell’I. C. di Montalto Centro dichiarando inammissibile l’appello. Soddisfatto il sindacato SAB.

 

La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 8819/11, nel confermare la precedente sentenza di assoluzione del Giudice di Pace di Montalto Uffugo, emessa nei confronti del sig. Salvatore Azzinnaro, ex collaboratore scolastico ed RSU del SAB, rappresentato e difeso davanti alla Corte dagli avvocati Vincenzo Azzinnaro e Antonio Cersosimo del foro di Cosenza, querelato dal dirigente scolastico dell’ex scuola media, ora istituto comprensivo di Montalto Uffugo Centro che, in fase di contrattazione d’istituto, si era sentita offesa nell’onore e nel decoro della propria funzione di dirigente, dichiara inammissibile il ricorso per Cassazione del Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Cosenza.

Il SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, esprime viva soddisfazione per l’ulteriore decisione di assoluzione del sig. Azzinaro che, in qualità di RSU del SAB c/o la predetta istituzione scolastica, ha cercato in tutti i modi di instaurare corrette relazioni sindacali con la dirigenza per la difesa dei sacrosanti diritti dei lavoratori, relazioni che dovevano concludersi con la stipula di un contratto integrativo d’istituto sulla gestione dei fondi, l’organizzazione del lavoro, lavoro straordinario, ecc.., ma che, a tutt’oggi, risultano carenti anche per i colpevoli silenzi delle altre OO.SS. firmatarie del contratto nazionale di lavoro, tant’è che quanto denunciato dal sig. Azzinnaro, a distanza di quasi sette anni, ancora persiste.

Nel merito, in fase d’incontro sindacale per la disamina delle proposte contrattuali, il predetto dirigente non forniva i criteri di utilizzazione del fondo d’istituto così come non forniva le risorse finanziare e le giacenze, al fine di verificarne l’utilizzo e procedere a nuovi criteri di ripartizione anzi, non pagava gli incarichi specifici conferiti al personale ATA per iscritto e regolarmente svolti, negandone l’esistenza e troncando l’incontro della contrattazione.

Tale comportamento veniva contestato duramente dalla RSU del SAB che ribadiva e chiedeva la liquidazione del fondo d’istituto in presenza di delibere degli organi collegiali con lettere di incarichi a firma del dirigente il quale, invece, presentava querela nonché richiesta di procedimento disciplinare.

Entrambi i procedimenti si concludevano con la piena assoluzione per il sig. Azzinnaro; quello disciplinare per avere il dirigente scolastico omesso nella richiesta, ruolo, funzione e circostanze dei fatti, in quanto tale episodio, di forte conflittualità con il dirigente, non è sanzionabile perché non ricadente nell’ambito del rapporto di lavoro, stante la qualità giuridica assunta di RSU del dipendente; quello penale con la piena assoluzione del sig. Azzinnaro con sentenza del Giudice di Pace di Montalto Uffugo, dalle accuse mosse dal dirigente che voleva “segnare un punto a suo favore”, così si legge nella sentenza.

La Suprema Corte poi dichiara inammissibile il ricorso avverso l’assoluzione, riconoscendo che il Giudice di merito ha compiutamente e correttamente motivato la sentenza, avendo reso specifiche argomentazioni circa l’assenza di elementi idonei a dare prova certa della realizzazione della condotta illecita ascritta in rubrica, evidenziando come non potesse ritenersi del tutto credibile la versione della persona offesa, così come quella dell’imputato, e che era emersa l’esistenza, al momento dei fatti, di un clima di palese ostilità tra le parti.

Orbene, in presenza di una motivazione svolta secondo l’esigenza di attenta analisi delle risultanze probatorie e avendo il giudice di merito, nell’esercizio del potere discrezionale di valutare anche la carenza di elementi tali da avvalorare, attraverso le deposizioni testimoniali, la versione della persona offesa, restano inammissibili le deduzioni del ricorrente. Esse tendono, argomentando in fatto, alla diversa interpretazione dei dati processuali, senza individuare dati che il giudice di merito abbia trascurato di verificare ai fini probatori.

Ugualmente ininfluenti e inammissibili si rivelano gli ulteriori rilievi del requirente, ove sottolinea la valenza offensiva della espressione indirizzata alla persona offesa, avendo la sentenza evidenziato come fosse incerta la dinamica dell’episodio descritto dai testi. Alla stregua di tali elementi la Corte deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

La decisione della Suprema Corte soddisfa pienamente il SAB per la giustizia resa alla RSU che ha sempre cercato di rappresentare, tutelare e difendere, i diritti e gli interessi di tutto il personale dipendente, contro la volontà del dirigente scolastico di affossare le relazioni sindacali.

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F.to prof. Francesco Sola Segretario Generale SAB