Comunicato Sindacato SAB del 07-11-2011

SINDACATO AUTONOMO DI BASE

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Prot. n. 7/11 sg -Comunicato Sindacale- Lì, 07/11/2011

 

Alla Stampa e TV -Loro Sedi-

Oggetto: Il Tribunale di Catanzaro conferma la sacralità del verbale conciliativo e condanna l’ATP di Catanzaro, che ne aveva disatteso il contenuto, anche al pagamento delle spese processuali di 1.000 euro più iva e cap.

 

Il Giudice del Lavoro sez. I del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza n. 9280/11 del 18/10/ 2011 conferma la sacralità del verbale conciliativo esperito ai sensi dell’art. 135 del contratto di lavoro del 29/11/07 che vincola le parti sottoscrittrici e che l’amministrazione, in questo caso l’ATP di Catanzaro, non poteva non considerare in fase di formulazione della graduatoria permanente (24 mesi) del personale ATA; averlo disatteso costa una condanna, che comprende anche il pagamento delle spese (1.000,00 euro oltre iva e cpa).

Il SAB tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, valuta positivamente la determinazione assunta in quanto, un negozio giuridico bilaterale come la conciliazione o la sottoscrizione di un contratto intervenuta tra le parti, è un accordo vincolante per chi lo sottoscrive e non può essere poi disatteso o modificato unilateralmente, come invece spesso avviene.

Nel merito, una collaboratrice scolastica addetta all’azienda agraria, rappresentata e difesa nel giudizio dall’avv. Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari, a seguito dell’emissione di due decreti di esclusione dalle graduatorie di altri collaboratori, che avevano lavorato al posto della ricorrente, in assenza dei presupposti per l’inserimento nelle predette graduatorie, proponeva istanza di conciliazione ai sensi della predetta norma contrattuale che si concludeva con esito positivo e con il riconoscimento, ai soli fini giuridici, del servizio reclamato di 725 gg..

In virtù di tale riconoscimento si procedeva all’inserimento nelle graduatorie permanenti del personale ATA, meglio note come graduatorie dei 24 mesi di servizio. L’ATP di Catanzaro, che prima riconosceva il predetto servizio consequenziale al verbale conciliativo positivo, dopo escludeva A.M. dalle graduatorie definitive a.s. 2011/12, adducendo a motivazione, in fase costitutiva, la nullità della conciliazione in quanto intervenuta sull’erroneo presupposto dell’illegittimità del servizio reso da altro collaboratore, oggetto del decreto di esclusione dalla graduatoria, decreto peraltro già ritenuto illegittimo dal Tribunale di Catanzaro.

Il Giudice è di avviso contrario: la lettura del verbale di conciliazione, consente di ritenere che, nel caso di specie, tra le parti sia intervenuto un vero e proprio negozio transattivo, in quanto la ricorrente ha conseguito il riconoscimento del punteggio utile per l’inserimento nella graduatoria permanente, a fronte della rinuncia alle conseguenze di carattere economico derivanti da detto riconoscimento.

Si tratta, pertanto, di un vero e proprio contratto, come tale sottoposto alla disciplina di carattere generale sulle cause di nullità/annullabilità previste dal codice civile, si esula dall’ipotesi di nullità del contratto di cui all’art. 1418 cc. -suscettibile di essere rilevata d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 1421 cc.- e si rientra nella sfera dell’annullabilità del contratto, nell’ipotesi in esame, ricorre, astrattamente, l’ipotesi di errore quale vizio del consenso che può dare adito all’annullamento del contratto, ove presenti le caratteristiche di cui agli artt. 1428, 1429 e 1431 cc..

E’ noto che i vizi del consenso non sono rilevabili d’ufficio e che l’annullamento di un contratto debba essere richiesto per mezzo di giusta domanda, ai sensi degli artt. 1441 ss. cc.., per cui l’amministrazione scolastica, in quanto soggetto contraente, è tenuta ad osservare l’accordo transattivo –quale contratto avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 comma 1^ cc.)- e non poteva scioglierlo unilateralmente, ma solo promuovere la relativa azione di annullamento.

Di conseguenza, va ritenuta l’illegittimità della disposta unilatera esclusione della ricorrente dalla graduatoria permanente in cui era stata inserita per effetto del riconoscimento del servizio operato con l’accordo conciliativo e va ordinato al Ministero convenuto, l’immediato inserimento della ricorrente nella graduatoria del personale ATA della provincia di Catanzaro per il profilo di collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria; condanna l’amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre iva e cpa come per legge.

E’ auspicabile, per il SAB, che episodi del genere non abbiano più a verificarsi atteso che, le spese, dopo, sono a carico del cittadino contribuente.

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F.to Prof. Francesco Sola segretario generale SAB