Consiglio di Stato – Ordinanza n. 4535 del 08 ottobre 2014

La materia dei “Pas” torna a dare lo spunto per alcune considerazioni. In questo caso la causa, patrocinata dagli avv.ti Elena Spina, Filippo Aiello e Francesco Americo, riguardava una questione molto nota relativa alla necessità di documentare e sostenere esami integrativi nel piano di studi per quanto riguarda le lauree vecchio ordinamento, al fine della possibilità di abilitarsi tramite Pas per docenti già da tempo precari della scuola.

Il Tar di Milano in questa occasione invece che occuparsi del merito della questione si era limitato a “dubitare” addirittura della giurisdizione del Tribunale Amministrativo nella materia dei Percorsi Abilitanti Speciali. Ancora una volta il Consiglio di Stato con due Ordinanze dello stesso tenore, nn. 4534/2014 e  4535/2014,  ha accolto gli interessi delle aspiranti abilitande che quindi indipendentemente dall’avere o meno sostenuto esami integrativi potranno frequentare i Pas ed ha anche specificato nei seguenti termini come i Tribunali Amministrativi non possano limitarsi a dubitare della giurisdizione: “Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, sono emersi i particolari profili della vicenda che meritano un più adeguato approfondimento un sede di cognizione piena ed esauriente;
Rilevato che, nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa, sembrerebbe prevalere, nella presente fase cautelare, l’interesse dell’appellante alla frequentazione dei corsi speciali per il conseguimento della abilitazione all’insegnamento;
Ritenuto che il giudice di primo grado, con la formula utilizzata nell’ordinanza impugnata, non abbia inteso rilevare il difetto di giurisdizione, anche alla luce dei riflessi conseguenti all’applicazione degli articoli 105 e 10 del codice del processo amministrativo;
Rilevato, quanto al periculum in mora, sussistente il pregiudizio di cui all’articolo 55 del codice del processo amministrativo, dal momento che l’esecuzione dell’ordinanza impugnata impedirebbe all’istante di cogliere l’opportunità di partecipare ai percorsi abilitanti speciali previsti dal decreto ministeriale n. 58/2013;
Ritenuto che sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, ai fini dell’ammissione con riserva dell’appellante ai percorsi abilitanti speciali, ammissione che non produce, in attesa della definizione del merito, alcun pregiudizio dell’Amministrazione appellata, non ostando alcuna selezione preliminare, né alcun limite numerico di ammissibilità”.

In breve la frequenza del Pas colmerà definitivamente la mancanza di un esame integrativo.

Avv. Elena Spina