Corte D’Appello di L’Aquila – Sentenza n. 407-2018 del 07 giugno 2018

Il servizio pre-ruolo va riconosciuto per intero.

 

Corte D’Appello L’Aquila, n. 407/2018

Riconoscimento servizio di insegnamento pre-ruolo. Art.485 D.Lgs. n.297/1994. Contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE, e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Sussistenza.

 

1. Il servizio con contratto a tempo determinato alla luce della normativa europea. 2. La disciplina dettata dall’art.485 e la previsione di cui all’art. 11, comma 14, l. n.124/1999. 3.Il divieto della reformatio in peius e il   contrasto col giudicato.

 

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  1. La sentenza in commento si inserisce nella nota questione del riconoscimento del servizio pre-ruolo, principio ormai fatto proprio anche dalla Corte di Cassazione[1].

Com’è noto, dopo l’immissione in ruolo, il personale precario si vede riconosciuto il servizio pre-ruolo reso, ai sensi del disposto di cui all’art.485 D. Lgs. n.297/1994.

Senonchè tale disposizione prevede un riconoscimento solo parziale del servizio  (per i primi quattro anni, per intero; solo dei 2/3 dell’ulteriore servizio), con una penalizzazione nella progressione stipendiale, basata sui cosiddetti “scatti di anzianità”.

Il criterio seguito dall’art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994  si fonda su una concezione del precariato scolastico ormai superata dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale e dalle conseguenti conclusioni cui sono pervenute tutte le Supreme Corti (Corte Europea, Corte Costituzionale e Corte di Cassazione).

Se in passato il riconoscimento- sia pure parziale- del servizio pre-ruolo era da considerarsi un trattamento di favore per il personale della scuola (la cui ratio va rinvenuta nella lunga “gavetta” che il personale era costretto a fare prima di ottenere l’immissione in ruolo, a differenza di quanto accadeva in altri settori del p.i. nei quali non si conoscevano fenomeni di precariato così lunghi), alla luce della clausola 4 dell’accordo Quadro Europeo sul contratto a tempo determinato e della giurisprudenza successivamente formatasi in subiecta materia, il mancato riconoscimento dell’intero servizio prestato si appalesa oggi come una discriminazione dei lavoratori precari del comparto scuola.

Si ricorda che la clausola 4, dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato -che prevede il divieto di un trattamento meno favorevole per i lavoratori con contratto a tempo determinato- è una clausola self executing, per l’applicazione della quale non è necessario un successivo intervento del legislatore nazionale.

Tale principio è stato peraltro ribadito dalla nota pronuncia della Corte Europea (sentenza “Gavieiro Gavieiro” del 22 dicembre 2010 -proc. n. C-444/09 e C-456-09) che ha ricordato che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizi e successivamente ribadito con altre sentenze[2] .

Orbene, non si comprendono le ragioni per cui in caso di servizio “di ruolo”, il servizio viene riconosciuto per intero, mentre in caso di servizio con contratto a tempo determinato scatta la penalizzazione prevista con l’applicazione della disposizione di cui all’art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994[3].

 

  1. L’art. 11, comma 14, della legge n.124/1999 prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

La sentenza del Tribunale di Chieti (che aveva in primo grado rigettato la domanda attorea) aveva motivato la propria decisione sulla base del presupposto che poiché il docente precario si vede riconosciuto un servizio annuale pur avendo di fatto svolto un servizio per un periodo inferiore, sarebbe lecito operare una  decurtazione in sede di ricostruzione di carriera.

La Corte territoriale ha censurato l’operazione ermeneutica proposta nell’impugnata sentenza, non essendo possibile individuare la ratio ispiratrice della disposizione di cui all’art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 sulla base di quanto previsto da una legge entrata in  vigore cinque anni dopo (!).

Inoltre, non si capirebbe da un lato perché la decurtazione del servizio si applica in ogni caso  (anche qualora il dipendente abbia  prestato servizio per l’intero anno), dall’altro perché –in caso di servizio annuale di poco superiore ai 180 giorni – per i primi quattro anni il servizio  viene in ogni caso valutato per intero.

 

  1. Dal vasto contenzioso sviluppatosi negli ultimi anni sul tema del riconoscimento degli scatti di anzianità in favore del personale precario della scuola potrebbe inoltre derivare il problema del contrasto con il giudicato.

Nel caso in specie, infatti, il ricorrente aveva già ottenuto l’integrale riconoscimento del servizio preruolo, con sentenza confermata in tutti i gradi di giudizio.

Non appare dunque un’ipotesi meramente scolastica, il rischio che il provvedimento di ricostruzione carriera adottato ai sensi dell’art. 485 D. Lgs. n.297/1994 si ponga  in contrasto col giudicato già formatosi.

Si perverrebbe, inoltre, all’assurda conseguenza di un peggioramento delle condizioni retributive del dipendente a seguito della sua immissione in ruolo….(!)[4], in violazione del principio del divieto di reformatio in peius della retribuzione.

                                                                   Avv. Francesco Orecchioni

[1]Com’è noto, la  Corte di legittimità con sentenza n. 22558 del 7 novembre 2016, ha affermato il pieno diritto del personale precario della scuola di vedersi riconosciuta la medesima progressione stipendiale connessa all’anzianità di servizio che viene riconosciuta al personale di ruolo, proprio sulla base del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato.

[2] Cfr. “Del Cerro”(sentenza n. 11 del 13 settembre 2007  causa n. 307/2005); “Rosado Santana” (sentenza dell’8 settembre 2011- causa n. C-177/10);   “Valenza” (sentenza del 18 ottobre 2012, – cause riunite C- 302/11 e C- 305/11).

[3]  Si riproduce il testo dell’art.485: “Riconoscimento del servizio agli effetti della   carriera”.

  1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio  prestato presso le  predette  scuole statali  e  pareggiate,  comprese quelle all’estero, in  qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come  servizio  di  ruolo,  ai  fini  giuridici  ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai  soli fini  economici per il  rimanente I diritti economici derivanti  da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento  medesimo.
  2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è  riconosciuto, al personale  ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali  e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di  ruolo  nelle  scuole  elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, nonché  nelle scuole popolari, sussidiate o
  3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli  stessi  fini  e  negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o

[4] Nel caso di un precario con 10 anni di servizio, applicando il criterio fissato dall’art. 485, gli verrebbero riconosciuti appena 8 anni di servizio, quando magari lo stesso dipendente ha già ottenuto per via giudiziale il trattamento retributivo previsto nella fascia stipendiale stipendiale  9-14,  determinando così una riduzione della retribuzione a seguito dell’immissione in ruolo.