Corte d’Appello di Milano – Sentenza n. 16 del 29 gennaio 2016

La Corte d’appello di Milano ci ripensa.

Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 16 del 29 gennaio 2016

Riconosciuti gli scatti anzianità ai docenti precari.

Successione di contratti a termine con il medesimo datore di lavoro. Configurabilità di un’anzianità di servizio. Sussistenza. Applicabilità dell’accordo quadro europeo di non discriminazione (Direttiva 99/70/CE). Sussistenza. Determinazione delle differenze retributive arretrate .Prescrizione decennale.

Revirement della Corte d’appello di Milano.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n.709/2012 pubblicata in questo sito con nota critica dello scrivente, si era espressa negativamente in ordine al diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio in favore dei docenti precari.

Nella suddetta nota, lo scrivente manifestava le sue perplessità in ordine a tale pronuncia, sottolineando alcuni passaggi non condivisibili della sentenza https://www.dirittoscolastico.it/commento-a-corte-dappello-di-milano-n-709-2012-no-al-riconoscimento-degli-scatti-di-anzianita-iura-novit-curia/

Com’è noto la giurisprudenza prevalente delle altri Corti territoriali (Roma, Torino, Venezia, Napoli, L’Aquila, Bari, Trieste) ritiene doversi applicare alla fattispecie de qua il principio di non discriminazione per i lavoratori a tempo determinato di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro europeo.

La posizione (minoritaria) della Corte lombarda è sempre stata posta dalla difesa erariale a fondamento  dei propri scritti difensivi.

A distanza di qualche anno, la Corte d’appello di Milano (Relatore Presidente Curcio) con l’annotata sentenza ha capovolto le proprie posizioni.

Col ripensamento della Corte si delinea un panorama giurisprudenziale sempre più ampio in favore del riconoscimento dell’anzianità di servizio per i docenti precari.

La Corte lombarda ha inoltre ritenuto doversi applicare alle differenze retributive la prescrizione ordinaria (decennale) in luogo di quella quinquennale riconosciuta da altre Corti.

Avv. Francesco Orecchioni