Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per l’Abruzzo. Riconoscimento diritto alla dispensa docente inidoneo alla funzione e diritto al collocamento in quiescenza

Comunicato

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per l’Abruzzo, ha accolto un ricorso patrocinato dall’Avv. Nino Ruscitti del foro di Sulmona ed ha riconosciuto, con dispositivo depositato nella giornata di ieri, il diritto di una docente dichiarata “non idonea all’insegnamento in modo assoluto e permanente. Si idonea ad altri compiti ispettivo-amministrativi” ad ottenere il provvedimento di dispensa anzichè proseguire nel servizio con mansioni diverse e ad essere collocata in quiescenza.

Già in passato la giurisprudenza in materia del Giudice Ordinario aveva osservato che, con riferimento al comparto scuola, anche successivamente all’entrata in vigore del citato DPR n. 171/2011, è rimasta applicabile la disciplina previgente da individuarsi come di perdurante attualità in quanto di previsione normative successive al D. Lgs.  27 ottobre 2009 n. 150.

Il D.P.R. 27 luglio 2011 n. 171 all’art. 7, comma 9, prevede che “resta salvo per il personale docente del comparto scuola e delle istituzioni di alta cultura la normative di cui all’art. 3, comma 127, della legge 24.12.2007 n. 244” laddove quest’ultimo rinviando al CCNI del 25.06.2008, concernente i criteri di utilizzazione del personale della scuola,  ha espressamente previsto (art. 2, comma 2, CCNI) per il “personale che viene riconsciuto permanentemente inidoneo per motivi di salute, allo svolgimento della funzione di docente o di educatore” la possibilità di ottenere la dispensa dal servizio.

Del resto già la giurisdizione ordinaria aveva ritenuto che alcun dubbio potesse sussistere che l’istituto della “dispensa” disciplinato dall’art. 512 T.U. della Scuola sia ancora in vigore cosi come, del resto, dello stesso istituto continua a farsi riferimento nel D.M. n. 79 del 12.09.2011.

L’odierna sentenza della Corte dei Conti ci conferma ancora una volta, ed ora  anche dal punto di vista del Giudice contabile, quanto già sostenuto in merito risultando sicuramente di ausilio alla soluzione della nota e dolorosa questione che vede costretti i docenti “dichiarati inidonei alla funzione” per motivi di salute a proseguire nel servizio alle dipendenze del MIUR in una mansione diversa e con orario di lavoro raddoppiato o, peggio ancora, ad optare per la mobilità intercompartimentale.

Sulmona li  13 aprile 2016

(Avv. Nino RUSCITTI)