Corte di Cassazione – Sentenza n. 9542 del 22-04-2009

Per superare la presunzione di responsabilità che grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale.

 

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Cassazione civile – Sentenza n. 9542 del 22.04.2009

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI – Presidente –
Dott. MARIO FINOCCHIARO – Consigliere –
Do tt. MAURIZIO MASSERA – Rel. Consigliere
Dott. RAFFAELLA LANZILLO – Consigliere –
Dott. PAOLO D’AMICO – Consigliere –
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso 30599-2005 proposto da:
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, presso gli Uffici dell’AWOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge – ricorrente-
contro
…… elettivamente domiciliati in ROMA …. presso lo studio dell’avvocato … che li rappresenta a difende giusta delega a margine del controricorso; – controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3385/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, II Civile, emessa il 25/5/20051 depositata il 21/07/2005; R.G.N. 10909/2003.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2009 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito l’Avvocato …
udito l’Avvocato …
udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 10770/1996 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta da … ed …., che, agendo in proprio e nella qualità di legali rappresentanti del figlio minore, avevano chiesto la condanna del Ministero della Pubblica Istruzione al risarcimento dei danni subiti dal figlio xxx nel corso di una lezione di educazione musicale nella scuola media …….
La Corte d’Appello rigettava il gravame del Ministero con sentenza n. 433/1999 che, però, veniva annullata d’ufficio da questa Corte in quanto sottoscritta, oltre che dall’estensore, dal componente anziano del collegio anzichè dal presidente.
Con sentenza in data 25 maggio – 21 luglio 2005 la Corte d’Appello di Roma, in sede di rinvio, confermava la sentenza di primo grado.
La Corte territoriale osservava per quanto interessa: il xxx, mentre teneva il flauto tra le labbra apprestandosi a suonarlo, era stato colpito, con un movimento del tutto anomalo ed estraneo alla normalità, da un compagno con una gomitata che gli aveva procurato la rottura di due incisivi; alla condotta quanto meno colposa dell’allievo che aveva tenuto il comportamento descritto conseguiva la responsabilità degli insegnanti e, quindi, della pubblica amministrazione per culpa in vigilando ex art. 2048 c.c.; la prova liberatoria era risultata carente essendo venuta meno l’inammissibile prova testimoniale resa dai due insegnanti.
Avverso la suddetta sentenza il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo articolato in due censure.
…. hanno resistito con controricorso e prodotto memoria.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il Ministero ricorrente denuncia congiuntamente violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2048 c.c.; omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
La tecnica censoria adottata nel ricorso consente anche alla Corte la trattazione unitaria delle due diverse censure.

Il ricorrente assume di non comprendere cosa l’Amministrazione avrebbe dovuto provare, dal momento che gli stessi attori non avevano mai contestato che l’insegnante fosse presente al fatto e intenta a seguire i ragazzi e che l’incidente fosse avvenuto a causa di un’improvvisa gomitata inferta al xxx dal compagno di banco.

Aggiunge che la Corte territoriale, essendo pacifico il fatto, era chiamata a stabilire se si fosse trattato di un evento repentino e, come tale, inevitabile.

E’ orientamento giurisprudenziale costante (confronta, per tutte, la recente Cass. Sez. III, n. 24997 del 2008) che, in tema di responsabilità dell’amministrazione scolastica “ex” art. 61 della legge n. 312 del 1980, sul danneggiato incombe l’onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico, il che è sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza, mentre spetta all’amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto.

La valutazione circa il raggiungimento o meno della prova liberatoria, da parte di detta amministrazione, attiene al merito della vicenda ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

E’, altresì, pacifico (Cass. Sez. III, n. 2657 del 2003) che, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 c.c., grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale.

In linea di diritto la sentenza impugnata si è attenuta ai principi sopra enunciati. In punto di fatto ha ritenuto che le deduzioni attinenti all’asserita repentinità dell’evento si risolvessero, per un verso, in mere petizioni di principio e, per altro verso, risultassero insufficienti, considerata la latitudine della prova incombente sul Ministero, prova che avrebbe dovuto estendersi alla dimostrazione dell’avvenuta adozione di misure preventive necessarie a consentire sia la libertà dei movimenti degli allievi, sia l’ordinato svolgimento della lezione.

L’apparato motivazionale della sentenza impugnata è stato attaccato dal ricorrente con argomentazioni generiche e senza addurre specifiche ragioni di contrasto.

Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi € 1.300,00, di cui € 1.200,00, per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Roma 6.3.2009.

Il Consigliere Estensore Il Presidente

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2009.