VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTI, in particolare, gli articoli 399 e 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativi rispettivamente all’accesso ai ruoli del personale docente e ai concorsi per titoli ed esami;
VISTO il comma 114 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, il quale prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell’articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio;
VISTO il comma 95 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, con il quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è stato autorizzato, per l’anno scolastico 2015/2016, ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) e, in particolare, l’articolo 2, comma 414, come modificato dall’articolo 15, comma 2, del sopra richiamato decreto-legge n. 104 del 2013, il quale stabilisce che la dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è rideterminata, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, in misura pari al 100 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTO l’articolo 1, comma 75, della legge n. 107 del 2015, in base al quale l’organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dal sopra richiamato articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007, e dall’articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell’ articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO l’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;
VISTO l’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;
VISTA la nota della Direzione generale per il Personale scolastico firmata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, n. AOOUFGAB.31764 del 3 novembre 2015, con la quale è stata chiesta l’autorizzazione ad avviare procedure concorsuali per titoli ed esami per il triennio 2016/2018 per n. 63.712 posti di docenti, dei quali n. 52.828 posti comuni, n. 5.766 posti di sostegno e n. 5.118 posti di potenziamento, a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili a seguito delle cessazioni dal servizio previste nel sopra indicato triennio, nonché di tutti i posti vacanti e disponibili residuati a seguito delle operazioni previste dal piano straordinario di cui al citato comma 95 dell’articolo 1 della legge 107 del 2015;
PRESO ATTO che, a seguito del piano di assunzioni straordinario, le graduatorie ad esaurimento di alcune classi di concorso nella scuola secondaria di primo e secondo grado risultano esaurite a livello nazionale o presentano un numero di iscritti tale da non consentire la copertura dei posti disponibili mediante utilizzo delle suddette graduatorie ad esaurimento nella misura del 50% prevista dall’articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994;
RITENUTO di poter autorizzare l’avvio delle suddette procedure di reclutamento in favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On. le dott.ssa Maria Anna Madia;
DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze;
D E C R E T A
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, per il triennio scolastico 2016/2018, procedure concorsuali per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di n. 63.712 docenti, di cui n. 52.828 docenti comuni, n. 5.766 docenti di sostegno e n. 5.118 posti di potenziamento.
2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1 restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell’ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2015
per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione
Il Ministro dell’economia e delle finanze