Emergenza coronavirus e proroga delle supplenze brevi

Controversie interpretative derivanti dall’art. 121 del Decreto “Cura Italia” e dalla nota M.I. n. 392 del 18 marzo 2020.

di Giuseppe Sabbatella, avvocato del foro di Napoli specializzato in diritto del lavoro e diritto scolastico.

 

L’emergenza Coronavirus ha determinato la chiusura di tutte le scuole italiane al fine di garantire la tutela del diritto alla salute dei lavoratori e degli alunni che ogni giorno frequentano le aule del Paese. Sebbene l’attività didattica continui attraverso l’uso di piattaforme telematiche, non tutti i docenti godono delle tutele di un contratto a tempo indeterminato o fino al termine delle attività didattiche, tale da consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro sino al 30.06.2020.

Le problematiche legate a tale situazione, come si può ben comprendere, non sono solo di carattere economico – finanziario, ma anche di carattere didattico – organizzativo, in quanto, diverse scuole a seguito dell’intervenuta scadenza dei contratti, si trovano a dover rinunciare alle professionalità di quei docenti che hanno seguito gli alunni per diverso tempo e, in molti casi, hanno già avviato l’attività didattica a distanza.

In tale contesto di assoluta incertezza, in cui numerosi sono i docenti titolari di supplenze brevi che si interrogano circa la possibile proroga del proprio contratto di lavoro, è intervenuto il Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020, c.d. “Cura Italia”.

L’art. 121 del Decreto “Cura Italia” (Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020) prevede che: “Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.

La norma va integrata con quanto disposto dalla Nota Ministeriale 392 del 18 marzo 2020, a firma del Capo di Dipartimento del Ministero dell’Istruzione Dott. Marco Bruschi, la quale statuisce che l’articolo 121 del d.l., oltre a prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, dispone che l’ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, sia comunque subordinata alla disponibilità di “una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa … al fine di potenziare le attività didattiche a distanza”: disponibilità che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l’istituto del comodato d’uso. In deroga alle disposizioni vigenti, le risorse necessarie alla stipula di contratti di supplenza breve e saltuaria saranno assegnate in base alla spesa sostenuta dalla singola istituzione scolastica nel triennio precedente nel mese di marzo. Il dirigente scolastico pertanto avrà cura di verificare che gli incarichi di supplenza breve vengano attribuiti entro i limiti delle risorse assegnate.

Ebbene, tale nota, anziché chiarire il significato della norma primaria ha dato luoghi a non pochi contrasti interpretativi circa il dies a quo di efficacia del provvedimento tanto che, sul punto, vi sono ad oggi due interpretazioni contrastanti:

  • Hanno diritto alla proroga della supplenza solo coloro i quali sono titolari di un contratto “in essere” alla data di entrata in vigore del D.L. “Cura Italia”, cioè alla data del 17 marzo 2020;
  • Hanno diritto alla proroga della supplenza anche coloro i quali sono titolari di un contratto “in essere” alla data dell’entrata in vigore delle disposizioni di chiusura delle scuole, che a seconda delle zone interessate dai DPCM che sono succeduti, decorrono o dal 3 febbraio o dal 5 marzo.

Seguendo il primo indirizzo ermeneutico, la proroga “scatta” per tutti quei docenti che – alla data di entrata in vigore del D. L.  “Cura Italia” –  avevano un contratto di supplenza ancora “in essere”. 

Seguendo il secondo indirizzo ermeneutico, che si palesa decisamente più favorevole per i supplenti e più rispettoso della ratio legis,  hanno diritto alla proroga anche coloro i quali avevano un contratto in essere già dal 5 marzo 2020  e che è giunto a scadenza prima dell’entrata in vigore del “Cura Italia”.

Ad avviso di chi scrive, ai fini della corretta interpretazione della norma, bisogna considerare quale “termine iniziale” di efficacia della proroga contrattuale la data di chiusura delle scuole a causa della proclamata emergenza sanitaria, che a seconda delle zone interessate dai DPCM che sono succeduti, decorrono o dal 3 febbraio o dal 5 marzo.

Argomentando in punto di diritto, occorre ricordare che nell’Ordinamento giuridico italiano l’interpretazione della legge è regolata dall’articolo 12 delle preleggi, il quale stabilisce che: “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.

L’art. 12 delle disp. prel. c.c. vieta all’interprete di attribuire alla legge altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (c.d. interpretazione letterale) e dalla intenzione del legislatore (c.d. interpretazione funzionale o teleologica), intendendosi per quest’ultima non la volontà psicologica ma gli obiettivi avuti di mira dal legislatore.

Con riferimento al senso letterale della disposizione, la stessa recita testualmente che la proroga si applica ai “docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19”, pertanto  a  tutti i docenti che durante il periodo di sospensione dell’attività didattica,  ovvero a far data dal 05.03.2020,  sono stati titolari (“già titolari” afferma letteralmente la legge) di un contratto a tempo determinato deve essere garantita la proroga dell’efficacia del contratto di lavoro a tempo determinato.

Tale interpretazione letterale è altresì confortata della ratio del provvedimento che è appunto quella assicurare la continuità occupazionale dei docenti e supplenti bervi che hanno prestato servizio durante il periodo dell’emergenza sanitaria.

Una differente interpretazione, oltre che non conforme alla lettera ed alla ratio della legge, sarebbe altresì fortemente discriminatoria in quanto foriera di una disparità di trattamento nei confronti dei docenti che hanno egualmente prestato servizio durante il periodo dell’emergenza sanitaria, ma i cui contratti siano giunti a scadenza a pochi giorni dall’entrata in vigore del D.L 18/2020.