Sospensione / riduzione delle rette scolastiche delle scuole paritarie durante il «coronavirus» ed effetti della cassa integrazione

Durante il periodo di “Coronavirus” molte Scuole Paritarie, di ogni ordine e grado, si sono  organizzate  –  per  far  fronte  all’emergenza  epidemiologica  –  offrendo  un  servizio  di didattica e distanza analogo a quello previsto per le Istituzioni Pubbliche. 

Quindi, a  causa  della  situazione  di  straordinaria  emergenza,  molte  famiglie  stanno chiedendo:  il  rimborso  della  retta  versata  (compresi  i  costi  dei  servizi  aggiuntivi:  mensa, trasporto, ecc.), la sospensione o la sua riduzione. 

Dunque,  in  assenza  ad  oggi  di  norme  specifiche  –  atteso  anche  che  il  D.L.  n.  9  del  2 marzo 2020 nulla ha previsto in merito – in questo periodo “Emergenza COVID-19 Nazionale” i principi giuridici da applicare sono:   

la forza maggiore (ai sensi degli articoli 1218, 1256, 1463 e 1576 del c.c.), che non è imputabile né alla scuola né alla famiglia, con la conseguenza che quest’ultima non è tenuta a pagare  la  retta.  Perciò,  la  famiglia  ha  diritto  al  rimborso  per  i  mesi  non  usufruiti  e  la disapplicazione di eventuali clausole previste in caso di sospensione del pagamento nonché il diritto al rimborso di quanto sia stato già eventualmente corrisposto per servizi non usufruiti. Inoltre,  occorre  anche  far  presente  che  per  le  cause  di  forza  maggiore  è  escluso  il risarcimento dei danni subiti.

–  la  riduzione  della  retta  (ai  sensi  degli  articoli  1464  del  c.c.)  se  gli  alunni/bambini usufruiscono  ad  esempio  della  “didattica  a  distanza”,  quindi,  viene  offerto  un  servizio  in “misura  ridotta”.  Ovviamente, in  questo  caso la  famiglia potrà  anche, qualora  non  abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale, rifiutare la prestazione “ridotta”.

Inoltre,  ad  oggi,  molte  Scuole  Paritarie  hanno  proposto  domanda  di  Cassa Integrazione  difatti  hanno  inviato  alle  Organizzazioni  Sindacali  preventiva  comunicazione per  l’accesso  alla  GICO  con  causale  “Emergenza  COVID-19  Nazionale”  ai  sensi  dell’art.  19 comma 2 D.L. n. 18/2020.

Durante il periodo di cassa integrazione il lavoratore ha un obbligo di disponibilità in quanto, anche se sospeso, resta ugualmente alle dipendenze del datore di lavoro per cui, se convocato,  è  tenuto  a  riprendere  servizio  anche  prima  della  scadenza  della  sospensione programmata.

Lavorare senza effettuare le comunicazioni previste dalla legge – durante i periodi di sospensione dal lavoro per intervento della cassa integrazione guadagni – comporta sanzioni sia  a  carico  dei  datori  di  lavoro,  che  utilizzano  i  lavoratori,  sia  a  carico  dei  lavoratori medesimi.  Le  sanzioni  per  i  lavoratori  possono  comportare  oltre  alla  perdita  del  beneficio della Cassa Integrazione anche conseguenze penali, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, ai sensi  degli artt. 640 e 640 bis c.p..

Salerno, il 05.04.2020.

Avv. Gianfranco Nunziata

       (Foro di Salerno)