False dichiarazioni ed accesso al pubblico impiego

Le false dichiarazioni rese dal lavoratore in occasione dell’accesso al pubblico impiego alla luce della recente riforma del casellario giudiziale. Decadenza e provvedimenti disciplinari. Cenni applicativi al personale del Comparto Scuola.

 

di Giuseppe Sabbatella, avvocato del Foro di Napoli specializzato in Diritto del lavoro e Diritto scolastico.

 

Premessa.

Il presente contributo si propone di analizzare il tema delle false dichiarazioni rese dal lavoratore in occasione dell’accesso al pubblico impiego, alla luce della recente riforma del casellario giudiziale approvata col decreto legislativo del 2 ottobre 2018, n. 122, meglio conosciuta come Riforma Orlando.

La riforma, come ben noto gli operatori del diritto, ha l’indiscutibile merito di aver risolto l’annosa questione delle ipotesi di discordanza tra l’autodichiarazione resa dall’interessato – sulla base di un casellario giudiziale dall’ esito “NULLA” – ed il certificato del casellario acquisito dall’amministrazione nella modalità ad essa consentita (visura diretta) da cui risultano eventuali precedenti.

Prima di procedere alla disamina delle innovazioni introdotte dal legislatore, appare tuttavia opportuno distinguere le ipotesi di decadenza di diritto da quelle di licenziamento previo procedimento disciplinare conseguente alle false dichiarazioni.

 

La decadenza di diritto ed il licenziamento previo procedimento disciplinare.  

In tema di falsità documentali che si verificano al momento dell’accesso al pubblico impiego rilevano le seguenti norme:

  • L’art. 127 lett. d) del d.P.R n.3/1957, che prevede la decadenza dall’impiego quando “sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile” ;
  • L’art. 75, d.P.R. n. 445/2000, la quale prevede che, rispetto alle dichiarazioni sostitutive la non veridicità del contenuto ha quale conseguenza la decadenza del dichiarante “dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;
  • L’art. 55 quater del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 che prevede la possibilità di applicare la sanzione disciplinare del licenziamento in caso di “falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera”.

Occorre a questo punto chiarire quando si applica la sanzione espulsiva della decadenza e quando, invece, quella del licenziamento a seguito di provvedimento disciplinare.

A tal proposito, appare illuminante il recente arresto della Suprema Corte di Cassazione dal quale emerge il seguente principio di diritto:  “Il determinarsi di falsi documentali o dichiarazioni non veritiere in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell’assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell’art. 55-quater lett. d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti”  – Cassazione sez. lav., 11/07/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 11/07/2019), n.18699.

La Corte di Cassazione, nell’enunciare il suddetto principio di diritto, ha differenziato il caso in cui la falsità documentale sia decisiva ai fini dell’assunzione, poiché la legge o il bando pongono il requisito quale elemento indefettibile ai fini dell’accesso al pubblico impiego, dall’ipotesi in cui il falso documentale non sia decisivo ai fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro.  

La Corte stabilisce che solo nel primo caso la decadenza opera di diritto, al di fuori di un procedimento disciplinare, per effetto dell’assenza dei requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare, integrando una causa di nullità del contratto.

Diversa soluzione si configura, invece, quando le falsità documentali o dichiarative non siano necessariamente “ostative all’instaurazione del rapporto”, mancando un nesso causale tra irregolarità documentale e conseguimento dell’impiego. Tali casi possono portare alla risoluzione del contratto di lavoro, ma solo previo espletamento del procedimento disciplinare e valutazione della effettiva gravità della condotta e della buona fede del lavoratore, nel rispetto del principio di proporzionalità del provvedimento disciplinare rispetto all’infrazione commessa.

Cosa dichiarare nell’autocertificazione alla luce delle innovazioni introdotte dal legislatore della c.d Riforma Orlando, cenni applicativi al Comparto Scuola.

Come già accennato in premessa, tale riforma ha “allineato” ciò che è visibile sul casellario richiesto dai privati, con ciò che il privato deve dichiarare in un’autocertificazione, in altri termini: tutto quello che non risulta dal casellario richiesto dal privato, non dovrà essere dichiarato dall’interessato in un’autocertificazione senza che ciò possa comportare alcuna responsabilità penale/civili e/o disciplinari a carico del dichiarante.

E’ pertanto opportuno richiamare l’attenzione sulle modifiche apportate al D.P.R. 313/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti) ad opera del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 pubblicato in data 26.10.2018 i cui effetti decorrono, ai sensi dell’art. 7 del medesimo d.lgvo, dopo un anno dalla data della sua pubblicazione.

In particolare, si evidenzia quanto disposto dal novellato art. 28, comma 8 del DPR citato che di seguito si riporta integralmente: “L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’articolo 24, comma 1″.

Le iscrizioni di cui al comma 7 sono le seguenti:

  1. a) condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e condanne per reati estinti a norma dell’art.167, comma 1 c.p;
  2. b) provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del c.p.p., dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del c.p.p. dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
  3. c) provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale.

Le iscrizioni di cui all’articolo 24, comma 1 sono invece:

  1. a) condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175 del c.p., purché il beneficio non sia stato revocato;
  2. b) condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, del c.p.;
  3. c) condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 556 del c.p.;
  4. d) condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
  5. e) provvedimenti previsti dall’articolo 445 del c.p.p., quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali;
  6. f) condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

f-bis) provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del c.p., quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

  1. g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
  2. h) provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
  3. i) provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
  4. l) provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
  5. m) provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;

m-bis) provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del c.p.p. dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;

m-ter) sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del c.p.p. dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

La Corte Costituzionale, dichiarando la parziale illegittimità del comma 1 dell’art. 24, ha aggiunto altresì all’elenco:

  • le sentenze di condanna per uno dei reati di cui all’art. 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell’ordinanza che dichiara l’estinzione del reato medesimo ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada);
  • l’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464-quater, c.p.c. e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies, c.p.c.»).

 

Cenni applicativi al personale del Comparto Scuola.

Con specifico riferimento al Comparto Scuola, si segnala la circolare 0009918 emessa in data 07.09.2020 dall’Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in cui si specifica che “Dall’insieme delle succitate disposizioni [N.d.r, l’art. 28, comma 8 del DPR 313/2002 sopra enunciato] si ricava che nell’ipotesi di discordanza tra l’autodichiarazione resa dall’interessato ed il certificato del casellario acquisito dall’amministrazione, l’eventuale omissione di dichiarazione da parte degli interessati di procedimenti rientranti nelle ipotesi sopra menzionate non è ascrivibile a dichiarazione mendace”.

Sull’applicazione della recente riforma al personale scolastico, si segnala altresì una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione relativa all’inserimento in graduatoria di un lavoratore ATA che, attenendosi a quanto riportato nel proprio casellario giudiziale, dichiarava di non aver riportato alcuna condanna che figurava invece nella visura posta in essere dall’Amministrazione nell’ambito dei procedimenti di controllo all’uopo instaurati.  

Ebbene, a tal proposito, il Supremo Collegio ha affermato che “…si ricava che allorché (omissis) redigeva la dichiarazione con atto sostitutivo di atto notorio non era tenuto a dichiarare nulla di più di quanto sarebbe risultato dal certificato penale con la non menzione ex. lege della sentenza di applicazione della pena. Tale ricostruzione esegetica è ora espressamente confermata dalla nuova versione dell’art. 28 co. 8 D.P.R.  citato …“L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui … all’articolo 24, comma 1″ … a ciò consegue l’annullamento  senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste” (Cass. N. 37556, II Sez. Penale, pubblicata in data 11.09.2019).