Furto: la scuola è da considerarsi la “privata dimora” degli studenti. Lo dice la Cassazione

Ai fini dell’integrazione del reato di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis c.p., anche l’istituto scolastico può considerarsi “privata dimora”, quale luogo in cui le persone si trattengono, seppur in modo transitorio, per compiere atti della loro vita privata.