Graduatorie A.T.A. accoglimento giudiziario: dipendente ottiene, dal Giudice del Lavoro di Piacenza, il riconoscimento del servizio in scuola paritaria, attraverso un contratto con la società cooperativa

A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Una dipendente ATA ha presentato ricorso al Tribunale del Lavoro di Piacenza, per contestare la rettifica del punteggio nella graduatoria di terza fascia, per il triennio 2021-2024. La stessa aveva dichiarato, in domanda, di aver prestato servizio come Assistente Amministrativo presso una Scuola Primaria Paritaria di Piacenza, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e, in base a queste dichiarazioni, era stata inserita nella graduatoria con punteggi diversi, per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico.

Tuttavia, l’Istituto di Piacenza ha emesso un decreto di rettifica del punteggio nella graduatoria, riducendolo per i vari profili. La dipendente ha richiesto l’accesso agli atti e la documentazione prodotta dall’Istituto ha evidenziato che il servizio era stato prestato presso la Scuola Primaria Paritaria Sant’Orsola di Piacenza, attraverso un contratto con la Società Cooperativa, ente gestore della scuola, e non direttamente con la scuola stessa. Questa situazione potrebbe aver portato l’Istituto a non valutare correttamente i titoli di servizio della dipendente.

Nonostante sia stata individuata da un Istituto Comprensivo Statale, per un contratto di lavoro a tempo determinato, come Assistente Amministrativo fino al 30.12.2021, la dipendente ha deciso di agire in giudizio, per richiedere il riconoscimento del punteggio derivante dai titoli di servizio svolti presso l’Istituto paritario Sant’Orsola, al fine di essere ricollocata in posizione superiore nella graduatoria di terza fascia del personale ATA.

I legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola hanno illustrato, in giudizio, i motivi di diritto, sottolineando che la controversia riguarda il riconoscimento/ricalcolo del punteggio nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, per il triennio 2021-2024, con disapplicazione del provvedimento di rettifica che non ha considerato valida una determinata tipologia di servizio (prestato presso la Scuola paritaria).

In particolare, è stato rappresentato che, in base al D.M. 50/2021 (e all’allegata tabella), il servizio svolto come Assistente Amministrativo, presso una scuola non statale paritaria, è valutato “con un punteggio ridotto della metà rispetto al medesimo servizio svolto presso una scuola statale”. La Sig.ra F.S., dipendente ATA, ha maturato servizio presso la Scuola paritaria Sant’Orsola di Piacenza, rientrante nella categoria di “scuole non statali paritarie”. La normativa non attribuisce rilevanza alla tipologia contrattuale, ma alla reale prestazione del servizio e alla relativa retribuzione.

LE PAROLE DEL GIUDICANTE…

Investito della problematica, il Tribunale del lavoro di Piacenza, nella persona del Giudice dott.ssa Camilla Milani, ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. Di seguito, si riportano le parole considerate maggiormente significative:

Ciò che assume rilievo, ai fini della valutazione del servizio, è unicamente la circostanza che questo sia stato prestato (nel senso di effettivamente svolto) in scuole statali o non statali, paritarie, parificate, pareggiate, legalmente riconosciute. Nessuna disposizione prevede che detto servizio sia prestato a fronte di un contratto di lavoro instaurato alle dirette dipendenze o della scuola statale o di quelle non statalirisulta irrilevante che i contratti in oggetto fossero stati conclusi con l’ente gestore della scuola paritaria...la ricorrente, con la produzione in giudizio del certificato di servizio a firma del Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale, ha fornito prova dell’effettività del servizio reso nella scuola paritaria con le mansioni di addetta alla segreteria…a ciò consegue l’illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio”. In definitiva, il Tribunale, in armonia con le tesi dei legali Esposito Santonicola, ha sancito il diritto al recupero dei punteggi decurtati.